Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_592/2025
Sentenza del 5 febbraio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Bollinger,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Biagio De Francesco,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità
(pagamento dell'anticipo spese),
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 settembre 2025 (C_3091/2025).
Fatti
A.
A seguito di una domanda di revisione, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), con due decisioni del 19 marzo 2025, ha aumentato ad A.________, nato il 5 marzo 1963, la mezza rendita d'invalidità a una rendita di tre quarti dal 1° settembre 2020 e a una rendita intera dal 1° dicembre 2020, in considerazione di un notevole peggioramento dello stato di salute.
B.
Il 23 aprile 2025 (timbro postale), A.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo federale contro tali decisioni amministrative e ha chiesto, previo accoglimento del gravame, il loro annullamento e il riconoscimento del suo diritto a una rendita d'invalidità di tre quarti dal 23 maggio 2019 e del 100% dal 1° settembre 2020, come pure i relativi interessi di mora.
Con decisione incidentale del 9 maggio 2025, notificata all'interessato il 20 maggio successivo, il Tribunale amministrativo federale ha richiesto il versamento di un anticipo spese di fr. 800.- nel senso dell'art. 63 cpv. 4 PA, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Con provvedimento del 3 luglio 2025, il Tribunale amministrativo federale, evidenziato dapprima di avere ricevuto il 23 giugno 2025 sul suo conto di PostFinance in Svizzera il versamento di fr. 800.-, come pure che il termine di 30 giorni per effettuare l'anticipo spese aveva iniziato a decorrere il 21 maggio 2025 ed era scaduto il 19 giugno 2025, ha chiesto all'insorgente di addurre la prova della tempestività del pagamento, pena l'inammissibilità del gravame.
Con osservazioni datate 18 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo federale, in via principale, di valutare le giustificazioni addotte e d'accogliere "l'istanza di rimessione in termini ex art. 50 LTF" e ritenere pertanto tempestivo il pagamento della cauzione. In via subordinata, egli ha postulato la concessione di un termine suppletorio per il versamento cauzionale, nel senso dell'art. 62 cpv. 3 LTF e, con esso, di considerare valido ed efficace quello già effettuato in data 23 giugno 2025. Infine, in via ancora più subordinata, l'insorgente ha domandato la concessione di un termine suppletorio per il pagamento della cauzione nel senso dell'art. 62 cpv. 3 LTF.
Con sentenza del 5 settembre 2025, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto inammissibili sia le istanze del 18 luglio 2025 di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo spese e di concessione di un termine suppletorio per tale versamento, sia il ricorso del 23 aprile 2025.
C.
A.________ inoltra il 15 ottobre 2025 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni (recte: Tribunale federale), con cui chiede, in via principale di accogliere il ricorso e disporre l'annullamento della sentenza impugnata e "per l'effetto provvedere nei sensi di cui all'art. 37 LTF (recte LTAF) e, dato atto della rinuncia della parte di impugnazione relativa alla decorrenza della rendita come esplicitato nella narrativa del presente atto, dichiarare di non entrare nel merito della domanda rinunciata", come pure di decidere sugli interessi moratori "per il ritardo ultralegale del versamento delle somme dovute a titolo di arretrati di rendita". In via subordinata egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione del "processo alla prima istanza perché entri nel merito del ricorso e lo decida" (ricorso, pag. 15).
Diritto
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, vengono esaminate soltanto le censure sollevate nell'atto di ricorso, nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.1; 145 V 57 consid. 4.2). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2).
1.2. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, il ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera chiara e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2).
1.3. In particolare, il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1), ritenuto che un gravame con censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 183 consid. 3.3).
2.
2.1. Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale amministrativo federale abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrato nel merito del ricorso del 23 aprile 2025 di A.________ per il mancato pagamento dell'anticipo spese, rispettivamente nell'avere ritenuto inammissibili anche le sue istanze del 18 luglio 2025 di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo spese e di concessione di un termine suppletorio per tale versamento.
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in maniera dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili, rammentando i presupposti per l'osservanza di un termine (art. 21 PA [RS 172.021]. La procedura dinnanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, se la LTAF [RS 173.32] non dispone altrimenti), le conseguenze della sua inosservanza (art. 23 PA), le condizioni per la sua restituzione nel senso previsto analogamente agli art. 41 LPGA (RS 830.1) 24 PA e 50 cpv. 1 LTF (RS 173.110), come pure i requisiti per la concessione di un termine suppletorio, il tutto in relazione con il versamento dell'anticipo spese processuali nel senso dell'art. 63 cpv. 4 PA. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
Preliminarmente si evidenzia che, nella misura in cui le argomentazioni del ricorrente riguardano una censura di merito, ovvero la richiesta relativa agli interessi di mora, il ricorso su tale aspetto è inammissibile, in quanto esse sono inidonee a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 183 consid. 3.3). L'insorgente non merita pertanto tutela quando indica che "Il tema della lite, dunque, è circoscritto alla sola domanda degli interessi di legge sugli arretrati" (ricorso, pag. 12).
4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale ha accertato che la sua decisione incidentale del 9 maggio 2025 è stata notificata al rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2025, come pure che l'insorgente ha pagato l'importo di fr. 800.- sul conto di PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale il 23 giugno 2025. Considerato che il termine di 30 giorni per effettuare l'anticipo spese (art. 38 cpv. 1 LPGA per il rinvio dell'art. 1 cpv. 1 LAI) ha iniziato a decorrere il 21 maggio 2025 ed è scaduto il 19 giugno 2025, il pagamento dell'anticipo spese è dunque tardivo.
4.2. Il ricorrente non contesta né il computo dei termini effettuato dal Tribunale amministrativo federale, né la tardività del suo pagamento, come nemmeno censura ora la mancata restituzione dei termini. A tal riguardo si evidenzia che d'altronde la giurisprudenza costante del Tribunale federale ha già stabilito che non vi è restituzione dei termini se il ritardo è dovuto a una scelta consapevole, come del resto è accaduto nel caso in esame, nella misura in cui l'insorgente non ha agito per evitare "passaggi di restituzioni" stante a suo dire "l'evidenza della risolvibilità stragiudiziale della lite" (ricorso, pag. 3; sul tema cfr. DTF 143 I 284 consid. 1.3 con riferimenti).
4.3. L'insorgente censura la nullità della sentenza del Tribunale amministrativo federale per l'omissione di motivazione - che a suo dire risulterebbe dagli atti e che non abbisognerebbe di ulteriore illustrazione - nel senso della doverosa applicazione d'ufficio dell'art. 62 cpv. 3 LTF, ovvero che anche senza specifica sollecitazione della parte interessata, l'autorità giudiziaria precedente avrebbe dovuto d'ufficio disporre di un nuovo termine suppletorio.
L'insorgente non può tuttavia essere seguito per i motivi che seguono.
4.3.1. Il versamento delle spese processuali dinnanzi al Tribunale amministrativo federale è disciplinato dal regime previsto all'art. 63 cpv. 4 PA e non da quello preteso dal ricorrente con riferimento all'art. 62 cpv. 3 LTF. Tale informazione era del resto stata esplicitamente notificata al ricorrente nella decisione incidentale del 9 maggio 2025, con la comminatoria espressa che se l'anticipo spese non fosse stato versato nel termine fissato, in tal caso non vi sarebbe stata l'entrata nel merito del gravame. Tale disposizione, contrariamente all'art. 62 cpv. 3 LTF, non impone ex lege la concessione di un termine suppletorio per il versamento dell'anticipo spese in caso di non pagamento del primo termine (cfr. sentenza 2C_287/2022 del 4 maggio 2022 consid. 4.1 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Detto altrimenti, l'art. 63 cpv. 4 PA, a differenza dell'art. 62 cpv. 3 seconda frase LTF, non prevede per legge un termine supplementare per sanare il mancato rispetto del termine di pagamento (sentenza 9C_368/2024 del 13 settembre 2024 consid. 2.3 con riferimenti).
4.3.2. Inoltre si rileva che un termine fissato dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti se la parte ne fa richiesta prima della scadenza del termine (art. 22 cpv. 2 PA; sentenza 9C_368/2024 citata consid. 2.3). Come parimenti evidenziato dal Tribunale amministrativo federale, una domanda di proroga doveva in ogni caso essere presentata entro la scadenza del termine (art. 22 cpv. 2 PA), ovvero nel caso concreto entro il 19 giugno 2025, circostanza non realizzata.
4.3.3. Neanche tutelabili le asserzioni del ricorrente secondo cui l'erroneità del dispositivo n. 2 potrebbe condurre a seri interrogativi di conformità alla CEDU, rispettivamente problematiche di denegata giustizia nel senso dell'art. 29 Cost., come pure infine che il pagamento tardivo sarebbe comunque avvenuto in anticipo rispetto al momento della decisione e pertanto dovrebbe avere effetto sanante.
A prescindere che si tratta di affermazioni senza alcun riscontro oggettivo, oltre che sterili dal profilo della motivazione, va rilevato altresì che le disposizioni relative al versamento di un anticipo spese costituiscono regole di procedura e, in generale, la sola applicazione rigorosa delle norme concernenti le esigenze di forma non costituisce un formalismo eccessivo (sul tema cfr. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3). Anzi, l'applicazione scrupolosa delle norme sui termini di ricorso è per contro giustificata dall'interesse al buon funzionamento della giustizia e alla certezza del diritto (DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti).
5.
In esito alle suesposte considerazioni non vi è violazione del diritto federale da parte del Tribunale amministrativo federale nell'aver dichiarato l'inammissibilità delle istanze del 18 luglio 2025, come pure quella del gravame del 23 aprile 2025. Ne consegue che, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata prevista all'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF, come manifestamente infondato.
6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 febbraio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi