Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_200/2026
Sentenza del 26 marzo 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2016-2017,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 6 febbraio 2026 (80.2025.110 - 80.2025.111).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 6 febbraio 2026, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è pronunciata su un ricorso di A.________ in merito alle sue tassazioni per i periodi fiscali 2016-2017, respingendo il gravame. Litigiosa era l'esistenza di un commercio professionale di immobili in relazione alla vendita di un immobile nel Comune di U.________ (TI) e l'istanza inferiore ha condiviso l'opinione dell'autorità fiscale ticinese secondo cui, in base agli indizi emersi, un simile commercio andava ammesso.
1.2. Il 12 marzo 2026, A.________ ha contestato l'agire della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con un "reclamo" al Tribunale federale, nel quale chiede il "proseguo dello svolgimento regolare della procedura" e formula le seguenti conclusioni: (a) che il reclamo venga accolto integralmente; (b) che, nella misura in cui è ammissibile il reclamo e in forza degli errori procedurali, la procedura dell'inchiesta probatoria, mediante la raccolta della documentazione e delle informazioni "venga aperta"; (c) che sia sentita, qualora il suo reclamo non possa essere accolto integralmente; (d) che, "come da art. 127 CPP e art. 136 CPP, in forza di sottrazione del patrimonio legittimo", le venga accordato il gratuito patrocinio.
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale è tra l'altro ammissibile contro decisioni finali di tribunali cantonali superiori (art. 86 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 90 LTF). Giusta l'art. 42 LTF, esso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi va spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.2. Ora, in merito all'effettiva volontà di impugnare la sentenza finale della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, di cui non vengono esplicitamente chiesti né la modifica né l'annullamento, il "reclamo" (recte: ricorso) presentato davanti al Tribunale federale è poco chiaro. Sia come sia, esso non rispetta né l'art. 42 cpv. 2 LTF, che richiede un confronto con il giudizio cantonale, né l'art. 106 cpv. 2 LTF, relativo alla censura di diritti fondamentali.
2.2.1. Sugli argomenti che hanno portato l'istanza inferiore a confermare l'esistenza di un commercio professionale di immobili riscontrata dall'autorità fiscale il gravame non si esprime.
2.2.2. La totale assenza di un confronto con il giudizio impugnato, in contrasto con l'art. 42 cpv. 2 LTF, va constatata anche in relazione alle critiche di natura procedurale, formulate facendo in parte riferimento a norme del codice di procedura penale (CPP; RS 312).
2.2.3. Lo stesso vale in relazione ai fatti, di cui viene lamentato un accertamento "incompleto o inesatto". Anche in questo caso, un riferimento concreto al giudizio impugnato e agli aspetti oggetto di critica è totalmente mancante. La censura sui fatti contrasta nel contempo con l'art. 106 cpv. 2 LTF, perché in relazione all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove la ricorrente era chiamata a dimostrare una lesione del divieto d'arbitrio, attraverso argomentazioni chiare e circostanziate (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3).
2.2.4. Infine, una critica circostanziata e conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF non è riscontrabile nemmeno con riferimento agli art. 8 e 36 Cost.
3.
3.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
3.2. Nella misura in cui riguardi la procedura di ricorso davanti al Tribunale federale, la domanda di assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio non può essere accolta in quanto, con riferimento alle conclusioni formulate nello stesso, il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ; DTF 142 III 138 consid. 5.1; sentenza 9D_15/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 3.2, con ulteriori rinvii).
3.3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 26 marzo 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli