Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_435/2025
Sentenza del 18 marzo 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Erede fu A.A.________,
nella persona di B.A.________,
ricorrenti,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI
(calcolo del diritto alla prestazione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2025 (33.2025.7).
Fatti
A.
A.A.________, nata nel 1925, è entrata in casa anziani il 2 marzo 2023 e ha inoltrato una richiesta di prestazioni complementari il 10 agosto 2023. La Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa), con decisione del 10 ottobre 2023, le ha attribuito una prestazione complementare di fr. 262.- al mese (oltre al pagamento del premio di cassa malati) a partire dal 1° marzo 2023, considerando sia il fabbisogno vitale, sia la retta effettiva dell'istituto (per 30 giorni). Dal 1° aprile 2023 gliel'ha invece negata, ritenendo tra le spese riconosciute unicamente i costi per il soggiorno in istituto. Come per il periodo precedente, la Cassa ha considerato anche dei "Ricavi da usufrutto" di fr. 12'000.-.
L'assicurata è deceduta il 12 novembre 2023. Con decisione su opposizione del 29 gennaio 2025, la Cassa ha parzialmente accolto l'opposizione interposta dal figlio B.A.________ eliminando il valore dell'usufrutto dai redditi per i mesi da settembre a novembre 2023, ritenuto che la documentazione prodotta aveva reso verosimile la necessità di un risanamento dell'immobile che non le avrebbe permesso un'effettiva locazione. Per contro, fino alla relativa grandinata/tempesta di fine agosto 2023 il valore locativo dell'abitazione andava computato quale reddito, essendovi unicamente un impedimento soggettivo all'utilizzo del bene dovuto alla degenza in casa anziani. La Cassa ha quindi riconosciuto una prestazione complementare di fr. 218.- al mese per settembre e ottobre 2023, oltre al pagamento del premio di cassa malati, mentre l'ha negata per il mese di novembre 2023.
B.
Con sentenza del 16 giugno 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso interposto dall'erede dell'assicurata contro la decisione su opposizione del 29 gennaio 2025.
C.
B.A.________, in qualità di unico erede di fu A.A.________, presenta un ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone in via principale la riforma affinché siano riconosciute diverse prestazioni complementari, oltre a interessi di mora per ritardata giustizia. In via ancora più subordinata chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.
Chiamati a pronunciarsi, la Cassa e l'autorità di sorveglianza non hanno preso posizione sul ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a presentare delle osservazioni.
Diritto
1.
La presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo il ricorrente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in tedesco.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). A tal riguardo, il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2), e a condizione che l'eliminazione del vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha negato il diritto a ulteriori prestazioni complementari di quelle riconosciute nella decisione su opposizione del 29 gennaio 2025, sia lesiva del diritto federale.
4.
Il ricorso non rispetta, almeno parzialmente, una serie di oneri imposti dall'art. 42 LTF in merito alla forma e al contenuto degli atti scritti presentati al Tribunale federale, esposti poc'anzi (consid. 2
supra). Invero, alcune argomentazioni in esso sviluppate sfiorano la prolissità, si ripetono diffusamente nell'estensione del ricorso e si esauriscono in domande aperte, o retoriche, facendo altresì trasparire dei tratti querulomani. Di seguito saranno pertanto esaminate unicamente le censure definibili come tali e individuabili con sufficiente chiarezza.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha innanzitutto dichiarato irricevibile la censura di ritardata giustizia, invocata nel ricorso contro la decisione su opposizione litigiosa a riguardo delle tempistiche di emissione della stessa. La lamentela avrebbe semmai dovuto essere sollevata davanti alla Corte cantonale prima della pronuncia di tale decisione, conformemente all'art. 56 cpv. 2 LPGA (RS 830.1).
5.2. Il ricorrente ritiene che l'art. 21 OPC-AVS/AI (RS 831.301) sarebbe stato in ogni caso violato e chiede il rimborso di ulteriori costi procedurali superflui per fr. 201.20, segnatamente causati da un eccessivo formalismo da parte del Tribunale cantonale per aver richiesto documenti comprovanti la sua legittimazione, il che avrebbe inoltre ritardato ulteriormente il procedimento.
La censura è presentata disattendendo le condizioni di motivazione minime previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, senza alcun confronto con le ragioni esposte dalla Corte cantonale per non essere entrata nel merito della ritardata giustizia invocata. Lo stesso vale per ciò che sembrerebbero essere degli accenni di pretese per responsabilità dello Stato, o delle critiche di formalismo eccessivo, insufficientemente sostanziate e dunque inammissibili. Non occorre chinarsi oltremodo su questo aspetto. Sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile.
6.
6.1. Il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente errato e incompleto dei fatti determinanti. In primo luogo, il diritto alle prestazioni complementari inizierebbe a gennaio 2023, data della prima ospedalizzazione, non solo a marzo. Per quanto concerne il calcolo delle stesse, in sostanza egli ritiene che l'affitto (o contributo agli interessi ipotecari) di fr. 1'000.- mensili pagatigli dall'assicurata, in contropartita del diritto di abitazione e usufrutto sull'abitazione donata al medesimo nel 1994, andrebbe riconosciuto nelle spese ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b e c LPC (RS 831.30), oltre alle relative spese accessorie. Il ricorrente contesta inoltre i ricavi da usufrutto imputati, considerandoli irrealizzabili sia in concreto che in teoria. Da un lato, all'epoca non era ancora chiaro per quanto tempo l'assicurata sarebbe rimasta in casa anziani, rendendo impraticabile un qualsivoglia sgombero dei mobili e dell'arredamento dell'abitazione. Sarebbe inoltre stato necessario rispettare i normali termini di disdetta, sopportare importanti costi di sgombero e pulizia, finanziare ulteriori lavori di ristrutturazione della casa (senza neppure tenere conto degli ingenti costi di riparazione dei danni causati dalla tempesta/grandinata di fine agosto 2023). Anche in questa ipotesi, l'abitazione non sarebbe stata pronta per un eventuale utilizzo da parte di terzi prima di ottobre 2023 e realisticamente non prima della metà del 2024. Il mancato riconoscimento delle prestazioni complementari sarebbe contrario allo scopo delle prestazioni complementari effettivamente voluto dal legislatore (DTF 131 V 263).
6.2.
6.2.1. La Corte cantonale ha spiegato che la degenza in una casa per anziani non comportava la radiazione dell'usufrutto sull'immobile, poiché in genere il suo esercizio poteva essere trasferito a terzi (cfr. sentenza P 43/99 del 2 marzo 2000). Tali diritti reali limitati costituivano un reddito della sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC. Qualora l'usufruttuario abitasse personalmente nel bene fondiario, il relativo valore locativo andava considerato nei redditi secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI ed era valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Era dunque corretto inserirne il valore alla voce "Ricavi da usufrutto" nei redditi per il calcolo delle prestazioni complementari in questione, computando il valore locativo di fr. 12'000.- confermato il 14 dicembre 2021 dall'Ufficio di tassazione di U.________. Ininfluente, dunque, il fatto che per motivi di salute (degenza da gennaio a novembre 2023 dapprima in ospedale e poi in una casa di cura) l'assicurata fosse stata impossibilitata nel godimento dei propri diritti reali limitati, con l'abitazione rimasta tale e quale inclusi i mobili, suppellettili e oggetti personali.
6.2.2. I giudici cantonali hanno poi spiegato che la pigione di fr. 12'000.-, pagati al nudo proprietario per godere del diritto di usufrutto e di abitazione, poteva essere riconosciuta quale spesa soltanto fino a quando l'assicurata non aveva definitivamente lasciato l'abitazione per un'altra sistemazione. La nuova domanda di prestazioni complementari era stata formulata nell'agosto 2023 e il diritto alle stesse sorgeva il primo giorno del mese in cui era avvenuta l'ammissione in istituto (art. 12 cpv. 2 LPC), in concreto il 2 marzo 2023. Da tale data occorreva dunque computare il costo della relativa tassa giornaliera in sostituzione della locazione onerosa e quindi della pigione pagata al figlio (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b bis LPC). Conformemente ai n. 3152.01 e 3152.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC, stato al 1° gennaio 2024), la Cassa aveva poi ritenuto i giorni effettivi di degenza in istituto fatturati dalla casa per anziani (fr. 84.- x 30) e dedotto le spese di vitto (fr. 21.50 x 30), poiché riconosciute dal computo del fabbisogno vitale previsto per le persone che vivono a casa. Questo forfait (fr. 20'100.-) veniva ugualmente, eccezionalmente, considerato insieme alla tassa giornaliera, seppure quest'ultima non integralmente. In effetti, dal 2 al 31 marzo 2023 pure la casa per anziani non aveva fatturato il costo giornaliero pieno (fr. 84.-) ma in misura ridotta (fr. 57.60). Dal 1° aprile 2023 in poi, era pure corretto che, poiché la tassa giornaliera era stata fatturata per l'intero mese, si dovesse considerare unicamente la retta intera annua dell'istituto e non più anche il fabbisogno vitale.
6.3. La sentenza impugnata non è priva di criticità.
6.3.1. In merito alle spese litigiose, il ricorrente sostiene - seppure in maniera giuridicamente imprecisa - che quanto versatogli dall'assicurata costituisse fondamentalmente un contributo al pagamento degli interessi ipotecari ("Monatsmiete als Hypothekarkostenbeitrag"). Se ciò fosse effettivamente il caso, indipendentemente da una loro eventuale assunzione da parte del nudo proprietario (sulla natura dispositiva dell'art. 765 cpv. 1 CC, cfr. DTF 116 II 281 consid. 4c), tale contributo andrebbe considerato nelle spese ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC. Lo stesso varrebbe nel caso in cui esso, per ipotesi, fosse da qualificare come spesa per il conseguimento del reddito ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. a LPC. Ciò detto, nella fattispecie non è chiaro a quale titolo sia stata corrisposta la somma di fr. 12'000.- per il beneficio dell'usufrutto. Appare ad ogni modo contraddittorio che l'assicurata fosse tenuta a versare una vera e propria pigione al nudo proprietario, posto che ella, in qualità di usufruttuaria, già disponeva per legge del diritto al possesso, all'uso e al godimento del bene in usufrutto (art. 755 cpv. 1 CC). Su questo punto occorre pertanto rinviare gli atti al Tribunale cantonale per nuovi accertamenti.
6.3.2. Le restanti critiche non possono invece essere assecondate. Non è in effetti possibile ritenere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti per quanto concerne la data di entrata in istituto del 2 marzo 2023 e quindi dell'inizio del diritto alle prestazioni complementari (art. 12 cpv. 2 LPC), né tantomeno una violazione del diritto per avere computato nei redditi dell'assicurata il valore dell'usufrutto di cui beneficiava. Ciò corrisponde infatti a quanto espressamente previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. anche sentenze 8C_456/2023 del 15 luglio 2024 consid. 6.2; 9C_599/2014 del 14 gennaio 2015 consid. 3 e 4). Correttamente, dunque, il valore locativo (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI) di fr. 12'000.-, attestato dall'Ufficio di tassazione di U.________, è stato ritenuto almeno fino all'entrata definitiva in istituto da parte dell'assicurata. Ci si può invece chiedere se, a partire da tale momento, non andasse considerato il valore corrente dell'usufrutto sull'immobile non più abitato dalla medesima - qualora presentasse una differenza rilevante (cfr. la citata sentenza 9C_599/2014 consid. 4.1.2 e 4.2; si veda anche DTF 138 V 17 consid. 4.2.3 e sentenza 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 con riferimenti, incluso il n. 3433.03 DPC). Lo stesso ricorrente esalta il valore modesto di quanto corrisposto da quest'ultima per il beneficio dell'usufrutto ("Denn sie hat ja weiterhin ein allerdings entgeltliches lebenslanges Wohnrecht für bloss CHF 1'000.- /M. dort"; "Die unabdingbaren Wohnkosten der Gesuchstellerin bestanden in der weiterhin so oder anders lebenslang zu zahlenden bescheidenen und erheblich vergünstigten fixen Komponente Beitrag an die Hypothekar- und Kapitalkosten des Hauses. [...] Was zu ihren [in diesem städtischen Gebiet] äusserst moderat-tiefen Basis-Wohnkosten [mit so auch erheblichen Ersparnissen und so fast lebenslang ohne EL] bereits über viele Jahrzehnte führte"; cfr. pagg. 6-7 del ricorso).
Nel caso concreto si ignora l'entità del valore in questione, il che rende vana e inopportuna un'analisi più approfondita su un tema del resto non discusso nella sentenza impugnata. Spetterà al Tribunale cantonale effettuare ulteriori accertamenti in questo senso e pronunciarsi nuovamente.
7.
7.1. Il Tribunale cantonale ha infine negato di riconoscere delle spese annunciate dal ricorrente (la fattura del giardiniere, i costi per i pasti a domicilio, le fatture dell'energia elettrica, la tassa base per la raccolta dei rifiuti e la fattura dell'ambulanza) ma non elencate in modo esaustivo nell'art. 10 LPC. Alcune di esse concernevano del resto un periodo precedente o successivo al diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata. L'unica spesa rimborsabile poteva essere la fattura dell'ambulanza per l'intervento del 10 gennaio 2023 (art. 14 cpv. 1 lett. e LPC); tuttavia, le condizioni a tal fine previste dall'art. 15 LPC non erano realizzate (il rimborso era stato richiesto a febbraio 2025, oltre il termine di 15 mesi dalla fatturazione, e la spesa era insorta quando l'assicurata non beneficiava ancora delle prestazioni complementari).
7.2. Il ricorrente lamenta un formalismo eccessivo a riguardo di pretese legittime, fatte valere presumibilmente in ritardo a causa della durata eccessivamente lunga del procedimento e dunque da ripristinare ("wieder herzustellen").
Manifestamente non motivata in modo sufficiente, la censura si confonde con quanto già sviluppato in precedenza sulla ritardata giustizia (cfr. consid. 5) ed è altrettanto inammissibile.
8.
Ne discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere parzialmente accolto. Gli atti sono rinviati al Tribunale cantonale per nuova decisione a seguito dei complementi istruttori richiesti (cfr. consid. 6.3). Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1); le spese giudiziarie seguono dunque la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono adempiute le condizioni per riconoscere un'indennità per ripetibili al ricorrente non patrocinato (cfr. art. 68 cpv. 1 LTF e DTF 133 III 439 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b; sentenza 8C_375/2024 del 2 luglio 2025 consid. 8).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2025 è annullata e la causa gli è rinviata per nuova decisione nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 marzo 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi