Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_629/2026
Sentenza del 9 giugno 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2026
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.291).
Fatti
A.
Con decisione dell'11 ottobre 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela presentata da A.________ in data 10 ottobre 2024 nei confronti di B.________, C.________ e D.________ per reati contro il patrimonio e minaccia.
Con sentenza del 14 aprile 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere.
B.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale. In via principale, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Ministero pubblico del Cantone Ticino al fine di avviare un'inchiesta penale. In via subordinata, egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, come in concreto, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_1271/2025 del 28 aprile 2026 consid. 1.1; 7B_311/2025 del 6 maggio 2025 consid. 1.1).
1.2. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della querela da lui inoltrata. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.
1.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Con le sue censure, infatti, egli intende manifestamente rimettere in discussione il giudizio di merito con il quale la Corte cantonale ha confermato il decreto di non luogo a procedere. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale, gli è tuttavia preclusa.
1.4. Il ricorrente nemmeno accenna alla sua veste di querelante a sostegno del suo diritto di interporre ricorso in materia penale (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF). Egli non si duole in alcun modo di una violazione degli art. 30 segg. CP (v. sentenze 7B_311/2025 del 6 maggio 2025 consid. 1.4; 6B_847/2020 del 22 marzo 2021 consid. 1.4 e rinvii), ma critica unicamente la conferma del decreto di non luogo a procedere.
Contrariamente all'assunto ricorsuale, il quesito della tempestività della querela non ha una portata pratica nel caso in oggetto, ritenuto che la Corte cantonale, pur esprimendo dubbi al riguardo, è entrata nel merito della causa (cfr. sentenza 6B_765/2022 del 1° luglio 2022). La questione non va pertanto esaminata oltre in questa sede, considerato che il Tribunale federale non è tenuto ad esprimersi su questioni meramente teoriche (cfr. DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3).
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara