Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_677/2025
Sentenza del 4 febbraio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Bollinger,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Eleonora Cattori,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 ottobre 2025 (32.2025.49).
Fatti
A.
A.________, nato nel 1967, di professione muratore, ha presentato nel marzo 2022 all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) una domanda di prestazioni Al per adulti, indicando un'inabilità lavorativa completa da febbraio 2022 a causa di affezioni cardiache. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 16 aprile 2025 l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni. Dal profilo dello stato di salute e della sua ripercussione sulla capacità lavorativa, l'amministrazione ha considerato dal 18 febbraio 2022 un'inabilità lavorativa completa sia nell'attività lavorativa abituale di muratore che in una adeguata, mentre dal 2 febbraio 2023 un'abilità dell'80% in attività leggere adeguate allo stato di salute. Per quanto attiene alla valutazione economica, con applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, il grado d'invalidità che ne è derivato è stato del 22% al 18 febbraio 2023 (allo scadere dell'anno di attesa) e del 30% al 1° gennaio 2024: entrambi insufficienti per l'attribuzione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B.
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro la decisione amministrativa, chiedendone l'annullamento e, in via principale, egli ha domandato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2023, mentre in via subordinata il rinvio degli atti all'UAI per la nomina di un perito che si determini sulla capacità lavorativa residua in relazione alla patologia cardiologica.
Con sentenza del 30 ottobre 2025 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione del 16 aprile 2025 dell'UAI.
C.
A.________ inoltra al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico il 1° dicembre 2025 (timbro postale) con cui chiede, in via principale, l'annullamento e la riforma dei dispositivi n. 1 e 2 della sentenza del 30 ottobre 2025 impugnata, con il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2024. In via subordinata, egli sollecita l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti all'istanza inferiore o all'assicurazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione.
Diritto
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, vengono esaminate soltanto le censure sollevate nell'atto di ricorso, nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 V 366 consid. 3.1; 145 V 57 consid. 4.2). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2).
1.2. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, il ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera chiara e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2).
2.
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, segnatamente a una rendita d'invalidità intera per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2024 a seguito della domanda inoltrata nel marzo 2022.
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA ) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA e il nuovo disciplinamento in vigore dal 1° gennaio 2022, segnatamente l' art. 25, 26 e 26
bis OAI ), come pure in particolare il ruolo dei medici (DTF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4), il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2) e alle perizie affidate dagli organi AI a medici esterni, come infine il ruolo del medico del Servizio Medico Regionale (SMR). Infine è stata altresì indicata l'evoluzione della prassi relativa all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica (DTF 145 V 215; 143 V 409 e 417; 141 V 281). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
Il ricorrente censura l'apprezzamento dei fatti e la violazione del diritto, nel senso dell'art. 28 LAI e degli art. 7 e 8 LPGA . Egli indica in particolare che non sarebbe dato di sapere perché il SMR, l'UAI e l'autorità giudiziaria precedente avrebbero considerato che l'inabilità lavorativa a seguito della patologia cardiaca sarebbe migliorata il 2 febbraio 2023, con la presa a carico dello psichiatra, concludendo che nulla permetterebbe di ammettere un miglioramento della capacità lavorativa prima del 31 gennaio 2024, ovvero prima della data del certificato del cardiologo curante, dott. B.________.
4.
Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alle sue limitazioni funzionali sulla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1.2; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Lo stesso vale per la valutazione concreta delle prove (cfr. DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimento). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte, ma all'insorgente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto.
5.
Il ricorrente non merita tutela nelle sue censure e nemmeno nelle sue conclusioni per i motivi che seguono.
Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che l'UAI ha valutato lo stato di salute e la conseguente ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente in modo accurato sulla base di tutta la documentazione medica agli atti. In particolare ci si riferisce alla perizia bidisciplinare del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) di cui al referto del 27 dicembre 2024, nella quale il perito in psichiatria (dott. C.________) e quello in reumatologia (dott. D.________), dopo aver effettuato una visita specialistica (il 19 settembre 2024 quella psichiatrica e il 19 dicembre 2024 quella reumatologica) hanno proceduto a una valutazione consensuale. Essi sono giunti alla conclusione che il ricorrente è da ritenere inabile al 100% al lavoro nell'attività abituale di muratore dal 1° gennaio 2024, ovvero dalla data in cui il medico di famiglia aveva fatto risalire i dolori lombari. In un'attività adeguata per contro il ricorrente presentava un'abilità lavorativa dell'80% (limitazione del rendimento) dal febbraio 2023, dalla presa a carico psichiatrico.
Tali conclusioni, che prescindevano dalla valutazione cardiologica, sono state interamente condivise e assunte dal medico del SMR, dott.ssa E.________, nel suo rapporto finale del 15 gennaio 2025, nel quale sono poi state anche integrate le problematiche cardiache. Va rilevato per completezza che tale rapporto annullava e sostituiva quello precedente del 22 febbraio 2024, che non era completo dal punto di vista valetudinario. Per quanto attiene alla capacità lavorativa del ricorrente, nel rapporto finale del 15 gennaio 2025, la dott.ssa E.________ ha dapprima riassunto le limitazioni funzionali da rispettare in attività leggere adeguate, anche in considerazione delle risposte alle sue domande apportate dal cardiologo curante dott. B.________ del 13 maggio 2024. Inoltre anche in considerazione delle limitazioni descritte dai periti del CPAS, la dott.ssa E.________ è giunta alla conclusione di un'inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 18 febbraio 2022, con ripresa lavorativa in attività leggere confacenti nella misura dell'80% a far tempo dal 2 febbraio 2023. Tale conclusione è stata confermata sempre dalla dott.ssa E.________ anche nelle sue successive valutazioni del 3 marzo 2025 e del 7 agosto 2025 quando le è stata sottoposta nuova documentazione valetudinaria dai medici curanti.
Le allegazioni del ricorrente si esauriscono per lo più in critiche apodittiche - formulate peraltro in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) e dunque inammissibili in questa sede - sprovviste di qualsivoglia substrato oggettivo di natura medica e in contrasto con gli accertamenti effettuati dal Tribunale cantonale. Nemmeno tutelabile l'affermazione del ricorrente secondo cui gli atti dimostrerebbero la sua inabilità al lavoro al 100% in ogni attività almeno fino al gennaio 2024 a seguito della patologia cardiologica. Infine inefficace anche l'asserzione del ricorrente secondo cui la sua capacità lavorativa all'80% dopo il 31 gennaio 2024 sarebbe criticabile ma che rinuncia a ogni contestazione considerato il limitato potere cognitivo del Tribunale federale.
Visto quanto sopra esposto, non vi è dunque alcun argomento di rilievo per concludere che il Tribunale cantonale abbia agito in modo arbitrario nel ritenere l'abilità lavorativa all'80% in attività leggere adeguate dal 2 febbraio 2023, con la conseguenza che a giusto titolo non vi è alcun diritto a una rendita d'invalidità.
6.
In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata prevista all'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF, come manifestamente infondato.
7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 febbraio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi