Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_632/2025
Sentenza del 18 febbraio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Dr. iur. Samuele Scarpelli,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 settembre 2025 (33.2025.25).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 17 giugno 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino ("Cassa") ha rilevato che il ricorrente, a beneficio di prestazioni complementari dal 1° maggio 1999, aveva acquistato il 2 luglio 2004 un immobile in Italia, poi venduto ad un prezzo di EUR 170'000.- il 23 agosto 2022. Ritenendo adempiuti i presupposti per il reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP e, quindi, applicando il termine di prescrizione di 15 anni del diritto penale (art. 25 cpv. 2 LPGA [RS 830.1]), la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2022 (a titolo di prestazioni complementari, riduzione dei premi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie e spese di malattia) per un importo di fr. 182'582.45.
Con sentenza del 26 settembre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso contro tale decisione, modificandola nel senso che il ricorrente deve restituire le prestazioni indebitamente ottenute dal 25 giugno 2009 al 30 novembre 2022, rinviando quindi gli atti alla Cassa affinché determini l'importo della restituzione per tale periodo.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). L'adempimento delle condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 137 III 522 consid. 1.3).
2.2. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Se, tuttavia, l'autorità inferiore a cui viene rinviata la causa non ha più alcun margine di manovra perché il rinvio porta unicamente sull'esecuzione (aritmetica) dell'ordine dell'autorità superiore, la sentenza costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti). Conformemente allo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (sentenza 8C_544/2024 del 4 novembre 2024 con riferimenti). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti materiali di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenza 8C_136/2023 del 25 agosto 2023 consid. 1.3, con riferimenti).
3.
3.1. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha considerato che la truffa fosse stata commessa al più presto il 25 giugno 2009, allorquando la Cassa aveva ricevuto il formulario di revisione delle prestazioni complementari compilato per la prima volta dal ricorrente dall'acquisto dell'immobile in Italia, senza dichiararlo. Considerato però il prezzo del medesimo (di oltre fr. 94'000.-) e la situazione finanziaria del ricorrente che emergeva dagli atti, insufficiente per tale acquisto, i giudici ticinesi hanno rilevato che esso potesse essere stato finanziato attraverso mezzi economici non dichiarati alla Cassa. Di conseguenza, oltre a modificare il periodo di restituzione relativo alla truffa accertata, con conseguente ricalcolo (cfr. consid. 1
supra), il Tribunale cantonale ha pure ordinato all'amministrazione di verificare le modalità di finanziamento dell'acquisto dell'immobile e, in caso di una (ulteriore) truffa, determinare gli importi soggetti a restituzione per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 25 giugno 2009.
3.2. Il ricorrente considera che la sentenza impugnata costituisca una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF, senza ulteriori approfondimenti. Tuttavia, i giudici cantonali si sono espressi soltanto su alcuni degli aspetti materiali in esame. Infatti, dagli accertamenti ordinati potrebbe emergere l'esistenza di mezzi economici non dichiarati alla Cassa per un periodo che vada oltre il 25 giugno 2009, per cui il relativo periodo di restituzione delle prestazioni potrebbe sovrapporsi, anche solo in parte, a quello inerente alla contestata truffa per mancata dichiarazione dell'immobile. Nell'ipotesi in cui, entrando ora nel merito, quest'ultima venisse negata, non si potrebbe escludere che il Tribunale federale debba pronunciarsi una seconda volta sulla restituzione in questione. La sentenza avversata si configura pertanto come una decisione incidentale, impugnabile secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF.
Silente sull'adempimento dei rispettivi presupposti, il ricorso sfugge ad un esame di merito, il ricorrente conservando comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 3 LTF.
4.
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 febbraio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi