Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_410/2026
Sentenza del 30 aprile 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 27 febbraio 2026 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.44).
Fatti
A.
Con decisione del 29 gennaio 2026, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata in data 11 gennaio 2026 da A.________ nei confronti di B.________.
B.
Con decisione del 27 febbraio 2026, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale penale federale del 28 marzo 2026, adducendo di voler "contestare gli atti trasmessi dal Presidente della Corte dei reclami per le vicende esplicate in modo chiaro e trasparente sulla querela" presentata nei confronti di B.________. Chiede inoltre la "revisione" degli "incarti completi" in possesso del Tribunale penale federale e postula il versamento di fr. 10'000.-- per danni alla sua persona causati dalla persona querelata.
Il 30 marzo 2026, il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza. Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_293/2026 del 7 aprile 2026 consid. 1.1; 7B_25/2026 del 9 marzo 2026 consid. 1.2 e rinvii).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenze 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.1; 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2 e rinvii).
1.2. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono manifestamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, la ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della decisione impugnata. In particolare, ella non fa valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. Così facendo, ella non dimostra di aver sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (sentenze 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.2; 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.2.3 e rinvii). Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP.
Laddove la ricorrente formula delle richieste di "revisione" e di risarcimento, esse esulano dall'oggetto della presente procedura (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF), limitato alla questione dell'irricevibilità del gravame.
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara