Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_268/2026
Sentenza del 30 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali van de Graaf, Giudice presidente,
Kölz, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Tuto Rossi e/o Damiano Salvini,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Domanda di scarcerazione,
ricorso contro la decisione emanata il 16 febbraio 2026 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2026.14).
Fatti
A.
A.a. Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, truffa, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Lo ha condannato a una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per 7 anni.
A.________ ha impugnato il giudizio di primo grado presso la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino con annuncio d'appello del 18 ottobre 2024, confermato con dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025.
A.b. Con decisione del 12 giugno 2025, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza di A.________ tendente all'accertamento della nullità della sentenza di primo grado.
Con sentenza 7B_651/2025 del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da A.________ contro tale decisione.
A.c. Con sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha inoltre respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del 1° luglio 2025 con la quale era stata respinta la sua domanda di scarcerazione.
A.d. Con sentenza 7B_86/2026 del 3 marzo 2026, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per denegata e ritardata giustizia presentato in data 19 gennaio 2026 da A.________.
B.
Con istanza del 4 febbraio 2026, A.________ ha chiesto la sua scarcerazione. Con decisione del 16 febbraio 2026, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza e ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza di A.________.
C.
Con scritto datato 2 marzo 2026 e pervenuto al Tribunale federale il 4marzo 2026, A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la sua scarcerazione.
Con risposta dell'11 marzo 2026, il Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha formulato delle osservazioni sul ricorso e rinviato per il resto alla decisione impugnata. Tali osservazioni sono state inviate per conoscenza alle altre parti in data 16 marzo 2026.
Con scritto del 18 marzo 2026, la Procuratrice pubblica ha postulato la reiezione del gravame. Con scritto del 23 marzo 2026 (data di ricezione), A.________ ha replicato alla risposta del Presidente della Corte di appello e di revisione penale dell'11 marzo 2026. Tali scritti sono stati inviati per informazione alle altre parti in data 23 marzo 2026.
Diritto
1.
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità che ha statuito quale istanza cantonale unica su una domanda di scarcerazione presentata durante la procedura d'appello è ammissibile (cfr. art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF in relazione con l'art. 233 CPP; Marc Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 7 ad art. 222 CPP e n. 5 ad art. 233 CPP). Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella forma del diritto a ottenere una decisione motivata. Adduce che il Giudice cantonale non si sarebbe espresso nella decisione impugnata sulla violazione del principio della celerità sollevata nell'istanza di scarcerazione. Così facendo, questi avrebbe omesso di utilizzare il potere di apprezzamento conferitogli dalla legge.
2.2. Il diritto a una decisione motivata è un aspetto del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Esso impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 150 III 1 consid. 4.5). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3. In concreto, il ricorrente nella sua istanza di scarcerazione del 4 febbraio 2026 ha censurato la violazione del principio della celerità in merito alla durata della procedura d'appello. Tale censura era stata sollevata dal ricorrente anche nell'ambito della procedura 7B_86/2026 (v. sentenza 7B_86/2026 del 3 marzo 2026 consid. 2.3). Nella decisione impugnata, il Giudice presidente si è espresso sulla durata della carcerazione, non ritenendola problematica sotto il profilo della proporzionalità. Pur non confrontandosi esplicitamente con la censura relativa al principio della celerità, il Giudice presidente, confermando la carcerazione di sicurezza, ha implicitamente negato la presenza di un caso eccezionale nel quale, a causa di una violazione grave dell'imperativo di celerità, avrebbe dovuto essere disposta la scarcerazione del ricorrente (cfr. consid. 5.2
infra). Infondata, la censura ricorsuale va pertanto respinta.
3.
Il ricorrente non contesta l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico. Su questo punto ci si può quindi limitare a rinviare alle pertinenti considerazioni della decisione impugnata (v. anche sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 2.2 seg.).
4.
Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).
Venendo meno al suo obbligo di motivazione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6), il ricorrente non si confronta in maniera sufficiente né con la motivazione della decisione impugnata né con i motivi che avevano portato il Tribunale federale a confermare l'esistenza di un pericolo di fuga (sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3.4 seg.).
Laddove il ricorrente si limita a riproporre la critica fondata su una pretesa violazione del divieto di discriminazione, la stessa si rivela infondata. Al riguardo, ci si può limitare a rinviare a quanto già esposto nel consid. 3.5.1 della sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025.
Come già ritenuto nel consid. 3.5.1 della sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 e contrariamente dall'avviso del ricorrente, il fatto che il Giudice presidente abbia considerato negativamente la sua espulsione dal territorio svizzero pronunciata dalla Corte di primo grado nella valutazione del pericolo di fuga non costituisce una violazione del diritto, ritenuto che tale circostanza può costituire un (ulteriore) incentivo alla fuga.
In definitiva, il ricorrente non dimostra perché il Giudice presidente, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto.
5.
5.1. Il ricorrente censura una violazione dell'imperativo di celerità.
5.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nella procedura di controllo giudiziario della carcerazione la censura di violazione dell'imperativo di celerità dev'essere esaminata solo in quanto il ritardo nella procedura sia idoneo a mettere in discussione la legalità della carcerazione (DTF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Una violazione dell'imperativo di celerità può giustificare una scarcerazione unicamente in casi eccezionali, nei quali tale violazione abbia una gravità tale da dover negare la legalità della carcerazione. Ciò è segnatamente il caso laddove il ritardo della procedura sia particolarmente grave e le autorità abbiano lasciato trasparire che non intendono o non sono in grado di portare a termine la procedura con la necessaria celerità (DTF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 92 consid. 3.1; 128 I 149 consid. 2.2.1; sentenze 7B_1366/2025 del 12 gennaio 2026 consid. 5.1; 7B_1316/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 7.1; 7B_985/2025 del 16 ottobre 2025 consid. 2.4.3).
5.3. In concreto, il ricorrente non dimostra con le sue censure perchè nella presente fattispecie dovrebbe essere ammesso un caso eccezionale tale da giustificare la sua scarcerazione. Come rettamente addotto dal Giudice presidente, la Corte cantonale, nell'ambito della procedura d'appello, ha emanato decisioni già a partire dal 12 giugno 2025. Tali decisioni in seguito sono state impugnate dal ricorrente dinanzi al Tribunale federale (sentenze 7B_651/2025 e 7B_737/2025 del 21 agosto 2025). In siffatte circostanze, non risulta che la Corte cantonale abbia lasciato trasparire di non intendere o di non essere in grado di portare a termine la procedura d'appello con la necessaria celerità.
Nella sua istanza di scarcerazione del 4 febbraio 2026, il ricorrente aveva motivato l'esistenza di una violazione del principio della celerità facendo riferimento a due decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) del 27 marzo 2024 e del 6 maggio 2024. A tal proposito, ci si limita a rilevare che le citate decisioni del GPC concernevano unicamente la procedura istruttoria svolta dal magistrato inquirente e non la procedura d'appello, la cui durata viene criticata dal ricorrente in questa sede. In tali decisioni, il GPC aveva in ogni caso negato le condizioni per ammettere un caso eccezionale che avrebbe giustificato la scarcerazione del ricorrente.
5.4. Di principio, l'esistenza di una violazione dell'imperativo di celerità non deve essere valutata dal giudice della carcerazione, ma bensì dal giudice del merito (DTF 128 I 149 consid. 2.2.2; sentenze 7B_1381/2025 del 5 febbraio 2026 consid. 3.2; 7B_985/2025 del 16 ottobre 2025 consid. 2.4.3). In concreto, spetterà alla Corte cantonale esprimersi sull'esistenza di un'eventuale violazione dell'imperativo di celerità nella procedura d'appello e sulle sue eventuali conseguenze nel giudizio di merito (v. sentenza 7B_86/2026 del 3 marzo 2026 consid. 2.3).
6.
Laddove il ricorrente censura in maniera generica una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), del divieto dell'arbitrio e del principio della buona fede (art. 9 Cost.), del diritto alla parità e all'equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.) e della possibilità di far valere i diritti di difesa (art. 32 cpv. 2 Cost.) nonché l'assenza di un interesse pubblico alla limitazione del suo diritto alla libertà personale (art. 36 cpv. 2 Cost.) e la mancata proporzionalità della decisione emanata (art. 36 cpv. 3 Cost.), il gravame manifestamente non adempie le esigenze di motivazione poste a un ricorso al Tribunale federale. Tali censure non vanno pertanto esaminate oltre.
7.
Il ricorrente non critica il rifiuto di adottare misure sostitutive, motivo per cui questa questione non va esaminata oltre in questa sede (v. sentenza 7B_86/2026 del 3 marzo 2026 consid. 4).
8.
In merito alla durata della carcerazione di sicurezza, il ricorrente, a ragione, non adduce che la durata della carcerazione potrebbe già superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP). Il ricorrente, in carcere dal 26 giugno 2023, è stato condannato dalla Corte di prima istanza a una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi. Avverso questo giudizio, il pubblico ministero ha interposto appello incidentale, motivo per cui, al momento attuale, non può essere escluso che la pena pronunciata possa essere aggravata dalla seconda istanza, come già rilevato nel consid. 5.1 della sentenza 7B_737/2025 del 21agosto 2025. L'accenno del ricorrente alla possibilità di beneficiare della "semilibertà" in caso di conferma della sentenza di primo grado nulla muta al riguardo. Lo stesso vale per quanto concerne il suo accenno alla liberazione condizionale, la quale in ogni caso di principio non va tenuta in considerazione per valutare la durata ammissibile della carcerazione (cfr. DTF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 160 consid. 4.2; sentenza 7B_1292/2025 del 23 dicembre 2025 consid. 2.4.2).
9.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 30 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente:
Il Cancelliere: