Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_13/2025
Sentenza del 26 maggio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
istante,
contro
B.________ SA,
controparte.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza 5A_149/2025
del Tribunale federale svizzero del 27 febbraio 2025.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 27 febbraio 2025, mediante sentenza 5A_149/2025 emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile - poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente - il ricorso interposto dalla A.________ SA contro una sentenza 3 gennaio 2025 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva a sua volta ritenuto irricevibile il reclamo di tale società avverso la decisione del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest di rigetto provvisorio dell'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dalla B.________ SA per l'incasso di fr. 2'227.50 (oltre accessori).
2.
Con domanda 22 marzo 2025 la A.________ SA, rappresentata dal suo amministratore unico C.________, ha chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 5A_149/2025 in applicazione degli art. 121 lett. c, 122 e 123 LTF. L'istante ha anche chiesto di " sospend[ere] cautelarmente gli effetti esecutivi " della decisione del Giudice di pace.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
Con decreto 26 marzo 2025 l'istante è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 1'000.-- entro l'11 aprile 2025. L'atto giudiziario contenente il decreto non è stato ritirato durante il periodo di giacenza postale. In applicazione dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la notificazione di questo decreto va però reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, l'istante doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (v. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
Scaduto infruttuoso detto termine, mediante un ulteriore decreto 14 aprile 2025 all'istante è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 7 maggio 2025, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 15 aprile 2025 l'atto giudiziario contenente il decreto è stato rinviato al Tribunale federale con l'annotazione dell'ufficio postale secondo cui vi era un ordine di trattenere la corrispondenza. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto va ritenuta avvenuta il settimo giorno dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale (v. DTF 141 II 429 consid. 3.3).
Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v. art. 48 cpv. 4 LTF), conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 14 aprile 2025 il Tribunale federale non può entrare nel merito della domanda di revisione.
4.
Da quanto precede discende che l'istanza di revisione, manifestamente inammissibile, può essere decisa nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta alla sospensione dell'esecuzione.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 maggio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini