Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_769/2024
Sentenza del 21 novembre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
ricorrente,
contro
B.________ plc,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
opponente.
Oggetto
opposizione al sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2024
dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 24 66).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 14 agosto 2024 A.________ AG ha inoltrato reclamo contro la decisione pronunciata il 29 luglio 2024 dal Tribunale regionale Maloja in merito alla sua opposizione al sequestro decretato il 2 maggio 2024 su istanza della B.________ plc.
Con decreto 19 agosto 2024 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha invitato la A.________ AG a versare, entro il 2 settembre 2024, un anticipo delle spese processuali presumibili pari a fr. 2'500.--. L'anticipo non è stato versato entro tale termine e nemmeno nel termine suppletorio concesso, con ulteriore decreto 5 settembre 2024, fino al 13 settembre 2024. Mediante sentenza 7 ottobre 2024 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha pertanto dichiarato inammissibile il reclamo.
2.
Con ricorso datato 7 novembre 2024 (spedito il giorno dopo) la A.________ AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di concederle " un nuovo termine per il pagamento delle spese " e di " consentire al Tribunale Cantonale dei Grigioni di entrare nel merito del [reclamo] ".
Mediante decreto 12 novembre 2024 la ricorrente è stata invitata a rimediare al vizio della propria rappresentanza (v. art. 42 cpv. 5 LTF). Nel termine impartito, l'amministratore unico ha firmato il ricorso.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
La sentenza impugnata è stata pronunciata in una procedura di opposizione al sequestro (v. art. 278 cpv. 3 LEF) e quindi in materia di misure cautelari (DTF 135 III 232 consid. 1.2), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame la ricorrente sostiene di aver ottenuto, il 13 settembre 2024, dall'Ufficio incassi dell'Amministrazione delle finanze del Cantone Grigioni un'ulteriore proroga del termine per versare l'anticipo delle spese processuali presumibili fino al 31 ottobre 2024. La ricorrente omette tuttavia di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Il suo gravame non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 21 novembre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini