Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_295/2025
Sentenza del 26 maggio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Bellinzona, via Henri Guisan 3, 6501 Bellinzona,
B.________.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.14).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'esecuzione promossa da B.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di pigioni e spese per fr. 29'110.-- oltre a interessi, il 23 gennaio 2025 l'Ufficio di esecuzione sede di Bellinzona (UE) ha emesso il verbale di pignoramento per il 3 settembre 2025.
Mediante sentenza 9 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato il 4 febbraio 2025 da A.________ avverso l'operato dell'UE. L'autorità di vigilanza ha osservato che l'onere della prova della tempestiva (v. art. 74 cpv. 1 LEF) opposizione al precetto esecutivo incombeva all'escussa e che in concreto, in assenza di tale prova, nulla ostava all'emissione dell'avviso di pignoramento. L'autorità di vigilanza ha poi precisato che le altre censure ricorsuali attenevano al credito posto in esecuzione e non rientravano quindi nella competenza dell'UE o dell'autorità di vigilanza, bensì in quella del giudice civile e potevano quindi semmai essere riproposte dalla ricorrente con un'azione di annullamento dell'esecuzione in virtù dell'art. 85a LEF.
2.
Mediante ricorso 16 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dell'esecuzione " in virtù dell'art. 85a LEF ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Nel gravame all'esame la ricorrente afferma di aver sempre pagato la pigione tramite una società terza con l'accordo dell'escutente, di averla anche pagata per un anno intero senza utilizzare il bene locato, di aver concordato a voce l'abbassamento della pigione e di aver consegnato la chiave ad ottobre 2024 "e quindi perché richiedere l'affitto fino al mese di dicembre 2024? ".
Attraverso tale argomentazione la ricorrente si limita tuttavia a proporre censure concernenti la validità del credito posto in esecuzione, che - come già spiegato in sede cantonale - esulavano dal potere di cognizione dell'autorità di vigilanza. Con l'argomentazione di quest'ultima autorità circa la regolarità dell'operato dell'UE ella invece non si confronta minimamente e non spiega perché violerebbe il diritto. Il suo rimedio non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 26 maggio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini