Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_292/2026
Sentenza del 1° maggio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
Oggetto
curatela,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2026
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.243).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante decisione 2 dicembre 2025 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha respinto un'istanza di A.________ con la quale chiedeva la revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in suo favore giusta gli art. 394 e 395 CC .
Il 19 dicembre 2025 A.________ ha contestato tale decisione mediante reclamo. Con decreto 23 dicembre 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'ha invitata a versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili di fr. 300.-- entro l'8 gennaio 2026, precisando che il mancato rispetto del termine avrebbe reso irricevibile il reclamo. Con sentenza 5A_10/2026 del 3 febbraio 2026 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia civile presentato il 2 gennaio 2026 da A.________ avverso il decreto cantonale. A.________ ha pagato il richiesto anticipo il 4 marzo 2026.
Con sentenza 16 marzo 2026 il Presidente della Camera di protezione ha dichiarato il reclamo irricevibile. Il Presidente ha osservato in particolare che, non avendo A.________ chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al Tribunale federale, il termine per il pagamento dell'anticipo spese aveva continuato a decorrere regolarmente fino alla scadenza dell'8 gennaio 2026 e pertanto il versamento effettuato il 4 marzo 2026 era manifestamente tardivo (con rinvio alla sentenza 1C_597/2015 del 12 luglio 2016 consid. 2.3).
2.
Con ricorso 30 marzo 2026 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 16 marzo 2026 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " l'immediata disdetta della curatrice amministrativa ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità (DTF 150 I 183 consid. 3.3), e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).
3.2. Nel rimedio all'esame, la ricorrente si lamenta dell'operato della propria curatrice e sostiene di essere in grado, con la propria famiglia, " di gestire i soldi autonomamente ". Precisa inoltre di aver pagato l'anticipo soltanto il 4 marzo 2026 " perché purtroppo prima non avev[a] disponibilità ", ciò che ella avrebbe anche precisato in un e-mail al Tribunale d'appello del Cantone Ticino " senza mai ricevere risposta ".
3.3. Limitandosi a proporre tali generiche affermazioni (in gran parte relative al merito della vertenza che, come spiegato, non può essere oggetto di disamina), la ricorrente non si confronta con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio di irricevibilità qui impugnato e non spiega in che modo esso sarebbe contrario al diritto. La ricorrente, segnatamente, non dimostra di aver presentato dinanzi all'autorità precedente una valida domanda di proroga del termine per versare l'anticipo. Il ricorso è quindi del tutto inidoneo a invalidare la sentenza cantonale e non soddisfa le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° maggio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini