Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_286/2025
Sentenza del 4 giugno 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Pretura del Distretto di Lugano,
via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinata dall'avv. Paride De Stefani.
Oggetto
gratuito patrocinio (contestazione del riconoscimento di paternità),
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.9/10).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 17 giugno 2024 A.________ ha convenuto in giudizio B.________ contestando il riconoscimento di paternità di C.________ (nata nel 2015) e D.________ (nato nel 2017). A.________ ha anche chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione 21 gennaio 2025 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la petizione per quanto ricevibile (dispositivo n. 1) e l'istanza di gratuito patrocinio (dispositivo n. 2). Il Pretore aggiunto ha rilevato da un lato l'assenza di un interesse degno di protezione alla contestazione del riconoscimento di paternità del figlio D.________, dato che quel rapporto di filiazione era stato accertato con una sentenza giudiziaria italiana, e dall'altro la carenza di legittimazione passiva della contestazione del riconoscimento di paternità della figlia C.________, per il motivo che l'azione andava diretta contro quest'ultima e non contro la di lei madre. Quanto al gratuito patrocinio, per il Pretore aggiunto la condizione di probabilità di esito favorevole della causa (art. 117 lett. b CPC) non era soddisfatta.
2.
Mediante sentenza 25 marzo 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 31 gennaio 2025 da A.________ contro la decisione pretorile di diniego del gratuito patrocinio (e ha anche respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo). Secondo la Corte cantonale, la conclusione del primo giudice secondo cui la causa mancava del requisito di probabilità di successo non conteneva né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'applicazione errata del diritto. La Corte cantonale ha in particolare osservato che il Pretore aggiunto non poteva rettificare d'ufficio il vizio di legittimazione passiva dell'azione concernente la figlia (l'invocato art. 132 CPC non permetteva infatti di rimediare a carenze di merito), che A.________ non aveva del resto impugnato il dispositivo n. 1 della decisione pretorile e che il 14 (recte: 17) febbraio 2025 egli aveva peraltro introdotto una nuova petizione di contestazione del riconoscimento di paternità, questa volta diretta contro i figli. Difettando quindi il requisito (cumulativo) dell'art. 117 lett. b CPC, la Corte cantonale ha confermato che la prova dello stato di indigenza giusta l'art. 117 lett. a CPC non sarebbe in ogni caso stata sufficiente per la concessione del gratuito patrocinio.
3.
Con ricorso 15 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di " riconoscere la piena ricevibilità e fondatezza dell'azione principale di disconoscimento ai sensi dell'art. 260a CC "e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
4.
4.1. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Nel gravame all'esame, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 29 cpv. 3 Cost., 8 CEDU, 117 CPC e 260ae 296 CC.
Con riferimento alla condizione dell'art. 117 lett. b CPC, a suo dire la petizione sarebbe stata ricevibile e fondata. Sostiene infatti che soltanto nel febbraio 2024 sarebbero emersi gli elementi per mettere in dubbio la paternità, per cui la Corte cantonale avrebbe a torto " ritenuto l'azione di disconoscimento di paternità tardiva ". Considera inoltre che il vizio iniziale di legittimazione passiva sarebbe stato " corrett[o] tempestivamente nel corso del procedimento ", per cui, in applicazione dell'art. 132 CPC, tale vizio non poteva " fondare alcuna dichiarazione di irricevibilità né incidere sulla fondatezza dell'azione principale ". A suo dire, i "formalismi procedurali" della sentenza impugnata violerebbero "l'interesse all'accertamento della verità genetica" e i diritti del minore.
Con riferimento al requisito dell'art. 117 lett. a CPC, il ricorrente afferma di aver chiaramente provato la sua indigenza.
4.3. Il ricorrente si limita tuttavia a proporre in modo apodittico e superficiale varie tesi, senza un serio confronto con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio (nessuna delle quali era peraltro fondata sulla tardività della petizione), nonché a presentare nuove censure in violazione del principio dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini