Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_264/2025
Sentenza del 15 aprile 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Paola Arnoldi,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (protezione dell'unione coniugale),
ricorso contro il decreto emanato il 5 marzo 2025
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2025.9).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante decisione 13 gennaio 2025, emanata nella procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone A.________ alla moglie B.________, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha, tra l'altro, affidato il figlio C.________ al padre e ha disciplinato il diritto di visita minimo della madre.
Il 24 gennaio 2025 B.________ ha appellato la decisione pretorile, chiedendo di conferire effetto sospensivo al proprio rimedio. Con decreto 5 marzo 2025 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto tale istanza, conferendo effetto sospensivo all'appello (art. 315 cpv. 5 CPC), e ha fissato un assetto provvisorio minimo del diritto di visita del padre per la durata della procedura di seconda istanza.
2.
Mediante ricorso in materia civile 9 aprile 2025 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarlo nel senso di non concedere l'effetto sospensivo all'appello. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale e di conferire effetto sospensivo al ricorso in materia civile " nel senso che gli effetti della sentenza impugnata sono sospesi ed entrano immediatamente in vigore tutte le misure decise con la sentenza 13.01.2025 ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Per costante giurisprudenza, la decisione che accorda l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame, il ricorrente ritiene in sostanza che il bene del figlio imporrebbe l'esecutività immediata della decisione pretorile 13 gennaio 2025 e lamenta la violazione dell'art. 315 CPC. Egli omette però di prevalersi della lesione di diritti costituzionali. Il suo gravame non soddisfa pertanto le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 aprile 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini