Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_202/2026
Sentenza del 10 marzo 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon e
dall'avv. Anna Grümann,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Romelli,
opponenti.
Oggetto
provvedimenti cautelari (rivendicazione di proprietà),
ricorso contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2026 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2024.162).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decreto cautelare 6 dicembre 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza di A.________, ordinando a B.________ e C.________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di liberare entro 60 giorni i fondi n. 3, 24 (un mezzo), 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46 e 99 (un mezzo) RFD di X.________ (formanti un'azienda agricola) di proprietà dell'istante. Il Pretore ha inoltre assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per introdurre la causa di merito con l'avvertenza che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di inosservanza del termine.
Mediante sentenza 29 gennaio 2026 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello inoltrato il 19 dicembre 2024 da B.________ e C.________ contro il decreto cautelare pretorile e respinto l'istanza di A.________.
Nel frattempo, il 4 febbraio 2025, A.________ ha promosso l'azione di rivendicazione (art. 641 cpv. 2 CC) volta alla convalida del provvedimento cautelare.
2.
Con ricorso 4 marzo 2026 A.________ ha impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il decreto cautelare pretorile, in via subordinata di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
La sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di provvedimenti cautelari ed è di natura incidentale. Le decisioni concernenti misure cautelari costituiscono infatti decisioni finali unicamente quando sono adottate in una procedura indipendente. Sono per contro incidentali se sono emanate prima o durante la procedura principale e sussistono unicamente per la durata di quest'ultima o alla condizione che la parte istante la avvii entro un termine impartitole (DTF 144 III 475 consid. 1.1.1); la natura incidentale prevale non soltanto quando la sentenza impugnata accoglie questo tipo di misure cautelari, ma anche quando respinge tali misure (v. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 16 ad art. 93 LTF con rinvii).
3.1. La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa di carattere pecuniario che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e che non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
3.2. La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. b LTF ). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (combinati art. 117 e 93 cpv. 3 LTF ; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2). Spetta alla parte ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
Nel caso concreto il ricorrente non indica per quale motivo sarebbero dati i presupposti dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 LTF . La realizzazione di tali presupposti non è nemmeno manifestamente ravvisabile. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione incidentale (notificata separatamente dal merito) che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini