Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_13/2026
Sentenza del 16 marzo 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
patrocinata dall'avv. Patrick Fini,
opponente.
Oggetto
risarcimento danni,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2026 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2025.59 - 16.2025.60).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, con giudizio del 9 ottobre 2025, la petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ AG per ottenere un risarcimento danni di fr. 1'500.--. Con sentenza 8 gennaio 2026 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo presentato da A.________.
2.
A.________ è insorta al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 19 gennaio 2026. L'impugnativa indica che la ricorrente è rappresentata da C.________ che lo ha firmato.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
Con decreto 22 gennaio 2026 il Presidente della Corte adita ha informato la ricorrente che non può essere rappresentata da C.________, poiché questi non è un avvocato nel senso dell'art. 40 LTF, e l'ha invitata a sanare il vizio della mancanza della firma di proprio pugno, avvertendola che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). Con un ulteriore decreto del medesimo giorno è stato invano chiesto alla ricorrente di fornire entro il 6 febbraio 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 800.--.
Il 26 gennaio 2026 la ricorrente ha inviato al Tribunale federale un esemplare del ricorso da lei firmato di proprio pugno.
4.
Con decreto 10 febbraio 2026 alla ricorrente è stato impartito il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 25 febbraio 2026, con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento (inammissibilità del rimedio di diritto).
5.
Occorre precisare che le domande di pagamento rateale dell'anticipo spese (o di un'eventuale esenzione da tale obbligo) del 26 gennaio 2026 e dell'11 febbraio 2026 si palesano irricevibili, poiché - nonostante l'invio del decreto del 22 gennaio 2026 con cui la ricorrente era stata informata della necessità di firmare di proprio pugno gli atti che vuole vedere essere presi in considerazione dal Tribunale federale - la prima domanda è stata (unicamente) firmata da C.________, mentre la seconda non reca alcuna firma.
6.
Il 10 marzo 2026 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. In queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF), che si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 marzo 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti