Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_17/2026
Sentenza del 14 luglio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tutti rappresentati da MLaw Marad Widmer,
istanti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permessi di dimora,
domanda di revisione della sentenza emanata
il 27 marzo 2026 dal Tribunale federale svizzero
(incarto 2C_306/2025).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 5 maggio 2025, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino si è pronunciato su un ricorso dei membri della famiglia A.________, cittadini russi, in materia di rilascio rispettivamente di rinnovo di un permesso di soggiorno in Svizzera, respingendo il loro gravame.
1.2. Il 4/5 giugno 2025, i membri della famiglia A.________ hanno impugnato tale giudizio con ricorso al Tribunale federale (incarto 2C_306/2025). Con sentenza del 27 marzo 2026, esso lo ha respinto, dopo avere osservato che il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore, per permettere ai ricorrenti di esprimersi su una duplica in cui le autorità migratorie indicavano di non avere ulteriori osservazioni, ma in relazione alla quale non vi era prova di notifica, avrebbe costituito un mero formalismo (consid. 3.6 e 3.7, con riferimento alle condizioni per sanare violazioni del diritto di essere sentiti anche da parte del Tribunale federale).
1.3. Richiamati i motivi previsti dall'art. 121 lett. c e lett. d LTF, con istanza del 4 giugno 2026, completata il giorno successivo, i membri della famiglia A.________ domandano al Tribunale federale la revisione della pronuncia del 27 marzo precedente. Chiedono inoltre che, durante la procedura di revisione, la loro presenza in Svizzera sia tollerata.
2.
2.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui vengono pronunciate (art. 61 LTF).
Il riesame di un caso già giudicato dal Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su una sua sentenza solo se è dato un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF.
2.2. La revisione di una pronuncia del Tribunale federale si può tra l'altro chiedere: se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) oppure se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF).
Nelle due fattispecie, alle quali si richiamano anche gli istanti, la domanda va depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dagli istanti, i motivi per procedere alla revisione della sentenza 2C_306/2025, non sono però dati.
2.3.1. L'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale federale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni. Le conclusioni cui mira la norma sono principalmente quelle relative al merito, non quelle procedurali e l'omissione non è data se una conclusione è stata dichiarata inammissibile, è stata trattata in modo implicito o esprimendosi su un'altra conclusione (sentenze 2F_17/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 4.1; 9F_3/2024 del 19 marzo 2024 consid. 7.1).
Un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF non è realizzato nemmeno quando l'asserita omissione concerne delle critiche o quando riguarda le motivazioni che sono state addotte per respingerle (sentenza 9F_21/2024 del 20 novembre 2024 consid. 2.2.1).
2.3.2. Ora, in relazione all'art. 121 lett. c LTF, gli istanti si lamentano di non avere ricevuto dal Tribunale federale una copia della duplica presentata dalla Sezione della popolazione davanti alla Corte cantonale, nonostante l'avessero chiesta con il ricorso del 4/5 giugno 2025. Così argomentando, non mettono però in evidenza nessuna conclusione rimasta indecisa, ma solo il loro disaccordo riguardo al modo di procedere del Tribunale federale nell'affrontare la critica relativa al diritto di essere sentiti, che avevano sollevato nel loro gravame.
Dopo avere acquisito l'incarto cantonale, avere svolto un doppio scambio di scritti ed avere ordinato misure istruttorie ad hoc, informando di volta in volta anche i ricorrenti, il Tribunale federale ha infatti esaminato tutte le critiche contro la sentenza cantonale, compresa quella relativa al diritto di essere sentiti, e deciso che il ricorso andasse respinto, senza lasciare in sospeso alcunché (precedente consid. 1.2).
2.3.3. Il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF, al quale gli istanti pure si richiamano, presuppone invece che il Tribunale federale non abbia considerato un documento o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza, cioè per un errore grossolano, dal suo tenore esatto (sentenza 9F_21/2024 del 20 novembre 2024 consid. 2.2.2).
Il motivo di revisione indicato non si può richiamare per correggere quelli che sono ritenuti degli errori nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto (sentenza 2F_6/2018 del 7 maggio 2018 consid. 2.2).
2.3.4. Ora, in relazione all'art. 121 lett. d LTF, vengono lamentate due sviste distinte: la prima, sarebbe dovuta all'esame della questione dell'integrazione in Svizzera quale aspetto di fatto, mentre si tratterebbe di un aspetto di diritto; la seconda, riguarderebbe una svista in merito alla conoscenza, da parte degli istanti, dei contenuti della duplica presentata in sede cantonale dalla Sezione della popolazione. Il Tribunale federale avrebbe infatti considerato sanata la lesione del diritto di essere sentiti compiuta dalla Corte cantonale, ma argomentando in questo senso esso sarebbe partito a torto dal presupposto che i contenuti di tale atto fossero noti agli istanti, mentre così non era.
Il motivo di revisione previsto dall'art. 121 lett. d LTF non è però dato. In effetti, gli istanti non evocano questa norma per fare valere una svista manifesta del Tribunale federale in merito a dei fatti che risultano chiaramente dagli atti, bensì per correggere quelli che ritengono essere degli errori nell'applicazione del diritto. Nel primo caso, in relazione alla valutazione giuridica della loro integrazione, che il Tribunale federale ha svolto fondandosi sui fatti accertati dalla Corte cantonale (sentenza 2C_306/2025, citata, consid. 5.6.1). Nel secondo caso, in relazione alla risposta che il Tribunale federale ha dato alla critica presentata sul diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza 2C_306/2025, citata, consid. 3).
3.
3.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta, poiché infondata, senza che sia necessario esprimersi in merito alla sua tempestività (art. 124 LTF) e senza che occorra procedere a scambi di scritti (art. 127 LTF).
3.2. Nella misura in cui sia da intendersi come domanda di adozione di misure cautelari giusta l'art. 126 LTF, la richiesta degli istanti di tollerare la loro presenza in Svizzera fino alla fine della procedura di revisione diviene priva di oggetto.
3.3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico degli istanti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non sono dovute ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico degli istanti, in solido.
3.
Comunicazione alla rappresentante degli istanti, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 14 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli