Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_104/2026
Sentenza del 25 febbraio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Roy Bay,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca;
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2026 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2025.169).
Fatti
A.
A.a. Il 28 luglio 2016, la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale ordinario di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato contro B.________ e altri per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa aggravata, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e altri reati. Egli era sospettato di essere a capo di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta a danno di numerose società operanti nel settore dell'energia e di altri reati connessi, oltre che di avere evaso l'IVA mediante l'allestimento di fatture false relative a operazioni commerciali inesistenti. Il danno imputato ai fallimenti avrebbe superato EUR 3 miliardi, mentre quello per l'IVA oltre EUR 3 milioni.
A.b. Con decisione incidentale del 22 agosto 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino, al quale l'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato il sequestro degli averi depositati sulla relazione bancaria xxx intestata al Ministero pubblico ticinese presso la banca C.________, provento della compravendita di alcuni immobili a Lugano già di proprietà della A.________ SA, di cui B.________ era amministratore unico. Con sentenza del 19 ottobre 2022, relativa alla procedura penale alla base della summenzionata rogatoria, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Asti ha condannato B.________ a una pena di un anno e due mesi di reclusione, ordinando nei suoi confronti "la confisca di tutti i beni mobili, immobili, delle somme di denaro e degli strumenti finanziari tuttora in sequestro". Il 20 dicembre 2024, il Ministero pubblico ha chiesto informazioni alla Procura di Asti sullo stato del procedimento italiano, ricordando l'esistenza dei beni sequestrati in Svizzera di pertinenza della ricorrente. Il 7 gennaio 2025, l'autorità rogante ha trasmesso al Ministero pubblico copia della summenzionata sentenza italiana, passata in giudicato il 4 marzo 2023, precisando che con la stessa "si è statuito anche in ordine alle confische".
B.
Con decisione di chiusura del 7 aprile 2025, il Ministero pubblico ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria succitata (fr. 1'326'078.73). Contro questo provvedimento, la A.________ SA è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) che, con giudizio del 4 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 6 novembre 2025, in quanto tardivo. In sostanza, la CRP ha ritenuto determinante, ai fini del computo del termine di ricorso, l'intimazione del 7 aprile 2025 alla sede iscritta nel registro di commercio, benché l'invio raccomandato fosse stato rinviato subito al mittente dato che la società risultava irreperibile all'indirizzo indicato. Ha imputato tale esito alla mancata diligenza della ricorrente che, pur consapevole della procedura pendente, non ha comunicato all'autorità il cambiamento d'indirizzo.
C.
Avverso tale sentenza, la A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Concesso al gravame l'effetto sospensivo, chiede in via principale di annullare il giudizio dell'autorità inferiore e, di conseguenza, annullare la decisione di chiusura del Ministero pubblico del 7 aprile 2025, respingere la domanda di assistenza giudiziaria, rinviare gli atti al Ministero pubblico "affinché proceda come previsto all'art. 94 AIMP [RS 351.1] per quanto concerne la relazione bancaria" in oggetto e, nell'eventualità in cui quest'ultima sia già stata estinta, di condannare il Ministero pubblico al pagamento di fr. 1'326'078.73 oltre interessi al 5 % a far tempo dal 7 aprile 2025. In subordine, postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa alla CRP, affinché si pronunci nel merito del ricorso.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione sull'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento. Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 e 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. La ricorrente sostiene, a torto, che il caso particolarmente importante deriverebbe dalla pretesa violazione di principi procedurali elementari. Essa fa valere che la decisione di chiusura del 7 aprile 2025 non le sarebbe mai stata validamente notificata, sicché la tardività del ricorso si fonderebbe su una "notificazione che l'autorità stessa sa non essere mai giunta a destinazione", con conseguente lesione del diritto di essere sentita e della garanzia della via giudiziaria ( art. 29 cpv. 2 e 29a Cost. ). Inoltre, afferma di non essere mai stata previamente interpellata sulla consegna all'Italia dei valori patrimoniali sequestrati in Svizzera nel 2016. Sostiene che l'unica notifica valida sarebbe intervenuta con lo scritto del 29 ottobre 2025, mediante la prima trasmissione effettiva alla società, su sua richiesta, della decisione di chiusura da parte del Ministero pubblico, dopo che ne aveva appreso l'esistenza solo in modo indiretto tramite una comunicazione del difensore di B.________ datata "16.10.2025/27.10.2025". Il carattere particolarmente importante del caso risiederebbe quindi nella pretesa violazione di principi procedurali elementari, segnatamente nel dover stabilire se l'autorità esecutrice possa fondare la tardività di un ricorso su una notificazione non pervenuta, senza aver previamente attivato modalità sostitutive di notifica, come invece imporrebbero l'art. 36 PA (RS 172.021) e l'art. 88 CPP (RS 312.0) attraverso la pubblicazione; vi si aggiungerebbe la rilevanza economica della causa.
2.2. Con queste argomentazioni, la ricorrente non dimostra una violazione di elementari principi procedurali che giustificherebbero l'intervento del Tribunale federale. Nel giudizio impugnato, la CRP ha correttamente rilevato che il termine di ricorso decorre dalla comunicazione scritta della decisione (art. 80k AIMP) e che quest'ultima dev'essere notificata all'avente diritto abitante in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP); di principio, nel caso di una società, al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Ha quindi ritenuto determinante l'intimazione del 7 aprile 2025 all'indirizzo allora iscritto, imputando l'esito infruttuoso della consegna della decisione alla mancata diligenza della ricorrente che, pur consapevole della rogatoria pendente, non aveva comunicato tempestivamente il cambiamento d'indirizzo né assicurato un recapito postale. La CRP ha inoltre rilevato che il Ministero pubblico, preso atto dell'assenza di recapito, ha informato l'Ufficio del registro di commercio dell'assenza di un domicilio legale (cfr. art. 934a CO [RS 220]) e ha giudicato che non fosse ragionevolmente esigibile per l'autorità esecutrice monitorare se e quando la società avesse successivamente regolarizzato la propria sede. In applicazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e degli obblighi di diligenza in capo agli organi societari, ha quindi dichiarato tardivo il ricorso.
2.3. Le critiche ricorsuali si limitano a contestare l'apprezzamento operato dall'autorità inferiore, senza sollevare questioni di principio che giustificano l'intervento del Tribunale federale. In concreto, è infatti opportuno rilevare che l'insorgente non mette in discussione l'onere generale delle parti di comunicare il proprio recapito postale nel corso di un procedimento. Peraltro, essa riconosce indirettamente di non aver notificato tempestivamente il cambiamento della propria sede, mo dificata soltanto dopo l'intervento dell'Ufficio del registro di commercio. Tale circostanza si inserisce dunque nella logica seguita dall'autorità inferiore fondata sul principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), secondo cui chi è parte in un procedimento deve adoperarsi affinché gli atti dell'autorità possano essergli recapitati; ciò vale, in particolare, durante un procedimento pendente e quando le parti devono attendersi, con una certa probabilità, la notificazione di una decisione o di un provvedimento (DTF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; 130 III 396 consid. 1.2.3). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la pretesa esigenza di riesaminare nel merito tale approccio in ragione del tempo trascorso tra il sequestro del 2016 e la decisione di chiusura del 7 aprile 2025 non conferisce alla causa un'importanza particolare ai sensi dell'art. 84 LTF. Ciò vale a maggior ragione se si considera che gli averi bancari della ricorrente, di entità milionaria, erano ancora sequestrati e il loro destino risultava incerto. In concreto, neppure la questione di un'eventuale notifica mediante pubblicazione è idonea a giustificare l'ammissibilità del ricorso. Stessa valenza va attribuita alla pretesa violazione del diritto di essere sentito, fondata sulla mancata audizione della società prima della decisione di chiusura. Tale censura non riguarda infatti la questione decisiva esaminata dalla CRP, ossia il computo del termine di ricorso; quando l'autorità precedente dichiara il gravame inammissibile, l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale si limita a tale profilo (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1).
3.
Non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
Losanna, 25 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti