Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_630/2025
Sentenza del 19 giugno 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Scheller,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2014 (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dell'8 ottobre 2025 (80.2025.84 - 80.2025.85).
Fatti
A.
A.a. Nel 2014, i coniugi B.A.________ e A.A.________, genitori di tre figli, erano contribuenti del Cantone Ticino. Entrambi svolgevano attività dipendenti: il marito presso la C.________ LLC, succursale di U.________ e la moglie, avvocata, presso uno Studio legale ticinese. Nella dichiarazione fiscale IC/IF 2014 sottoscritta il 27 dicembre 2025, i coniugi hanno dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 60'833.- (cifra 25 della dichiarazione fiscale 2024) e una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'758'624.- (cifra 33 della dichiarazione fiscale 2024). Essi hanno in particolare indicato (Modulo 8 della dichiarazione fiscale 2024), nelle partecipazioni qualificate nella sostanza privata, il 50% della D.________ SA, al valore fiscale di fr. 1'464'049.- (cfr. Modulo 2C cifra 3.3, ovvero il riporto dal Modulo 8).
A.b. Dopo aver ricevuto la documentazione supplementare richiesta ai contribuenti, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) con due decisioni del 21 agosto 2019 ha notificato la tassazione imposta cantonale (IC) /imposta federale diretta (IFD) 2014, nella quale sono stati accertati il reddito imponibile complessivo (fr. 83'000.- per l'IC e fr. 95'800.- per l'IFD) e la sostanza imponibile complessiva (fr. 344'000.-). Ai dati dichiarati dai contribuenti, l'UT ha aggiunto fr. 19'752.- a valere quali "altri redditi della sostanza mobiliare", non ha ammesso la deduzione di fr. 2'464.- a titolo di veicolo privato quale spesa professionale del contribuente e, per quanto concerne la sostanza, ha aggiunto un attivo aziendale costituito dalla partecipazione in D.________ SA ("attivo della ditta individuale") di fr. 50'000.-, stralciando altresì dai titoli e dai capitali (cifra 26.1) il valore fiscale della partecipazione (ovvero l'importo di fr. 1'464'049.-).
Con reclamo del 12 settembre 2019, A.A.________ ha impugnato le decisioni di tassazione IC/IFD 2014, contestando le rettifiche apportate dall'UT rispetto a quanto indicato nella dichiarazione fiscale per l'anno 2014.
Esperiti ulteriori accertamenti, con decisioni di tassazione dopo reclamo del 3 febbraio 2021, motivate il 21 gennaio 2021, l'autorità fiscale ha accolto parzialmente il reclamo - nel senso che ha ridotto il reddito imponibile (fr. 60'800.- per l'IC e fr. 73'600.- per l'IFD) e ha riconosciuto la deduzione di fr. 2'464.- per l'utilizzo del veicolo privato quale spesa professionale del contribuente - ma lo ha per contro respinto in relazione alla qualifica della partecipazione in D.________ SA, che è stata confermata quale sostanza aziendale, al valore di fr. 50'000.-.
Con ricorso del 25 febbraio 2021 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, A.A.________ ha domandato la riforma delle decisioni di tassazione su reclamo del 3 febbraio 2021, segnatamente che la partecipazione detenuta nella D.________ SA venga qualificata come sostanza privata e il corrispondente valore ai fini dell'imposta sulla sostanza sia quantificato in fr. 5'000'000.-.
Con sentenza del 19 gennaio 2024, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha annullato "la decisione del 21 gennaio/3 febbraio 2021" in materia di IFD e di IC 2014 e retrocesso gli atti all'autorità fiscale per una nuova decisione dopo gli accertamenti indicati, in particolare affinché venga chiarito il finanziamento della costituzione della D.________ SA, come la società si sia procurata i mezzi necessari per acquistare la partecipazione in E.________ SA, ed infine, se del caso, che si pronunci sul rischio d'impresa assunto dal ricorrente, così come previsto dalla giurisprudenza. La Camera di diritto tributario ha pure invitato l'UT a determinarsi sul ruling sottoscritto il 2/7 luglio 2015, esponendo i motivi per i quali ritiene che esso non si opporrebbe all'imposizione dell'utile in capitale litigioso.
A.c. Con nuove decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 12 marzo 2025, motivate il 6 marzo 2025, l'autorità fiscale ha qualificato come aziendale la partecipazione in D.________ SA - escludendo pertanto che la stessa rientrasse nella mera amministrazione del patrimonio privato - valutando in fr. 50'000.- il valore determinante ai fini dell'imposta sulla sostanza quale "attivo della ditta individuale" indicato alla cifra 28.2 della dichiarazione d'imposta, in sostituzione di quello di fr. 1'464'049.- dichiarato dal contribuente alla cifra 26.2, ovvero "titoli e capitali". Con riferimento al ruling, l'UT ha precisato che "nell'evasione della richiesta di ruling, l'autorità di tassazione esprimeva il proprio accordo solo sulla fattispecie specificatamente tematizzata dal ricorrente; quella del commercio professionale di partecipazioni non era stata da lui trattata, e l'autorità di tassazione non aveva quindi rilasciato rassicurazioni fiscali in tal senso" (motivazione dell'UT del 6 marzo 2025, pag. 10 seg.).
B.
Il 4 aprile 2025 A.A.________ ha impugnato dinnanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino le decisioni di tassazione su reclamo del 12 marzo 2025 dell'UT, contestando la qualifica di sostanza commerciale della partecipazione nella D.________ SA e domandando segnatamente che "le decisioni su reclamo del 3 febbraio 2021 sono riformate nel senso che la partecipazione in D.________ SA è stabilita appartenere alla sostanza privata del contribuente al valore determinante di CHF. 5'000'000.-" (memoriale di ricorso, pag. 50).
Con sentenza dell'8 ottobre 2025, la Camera di diritto tributario cantonale ha respinto il gravame in virtù della conferma della presenza di indizi di un'attività di commercio (quasi) professionale di partecipazioni risultanti dall'analisi dei criteri della giurisprudenza federale, in particolare la sistematicità e la pianificazione dell'operazione, il rilevante ricorso a finanziamenti di terzi, come pure l'impiego di conoscenze specialistiche e la stretta correlazione con l'attività professionale del contribuente. Inoltre, l'autorità giudiziaria precedente ha confermato che la fattispecie in esame non corrispondeva a quella descritta nella procedura di ruling.
C.
A.A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 10 novembre 2025 (timbro postale), con cui chiede l'annullamento della sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello cantonale con riferimento all'IFD e all'IC 2014 e il rinvio della causa alla Divisione delle contribuzioni per nuove decisioni, affinché consideri la partecipazione in D.________ SA quale loro sostanza privata.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni in data 22 gennaio 2026(timbro postale) chiede la reiezione del ricorso con spese e tasse a carico della soccombenza e l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino con scritto del 12 dicembre 2025 chiede la reiezione del gravame.
Con osservazioni di replica del 2 febbraio 2026, l'insorgente ribadisce l'assenza di commercio professionale di partecipazioni, richiamandosi altresì al ruling del 2/7 luglio 2015 per tutelare le sue conclusioni volte al riconoscimento dell'appartenenza alla sua sostanza privata della partecipazione in D.________ SA.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 151 II 68 consid. 1).
1.2. Compete tuttavia al ricorrente - in virtù del suo obbligo di motivazione secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - spiegare e dimostrare la propria legittimazione a ricorrere (DTF 145 I 121 consid. 1; 138 IV 86 consid. 3). Se la legittimazione ricorsuale non è evidente di primo acchito, non spetta al Tribunale federale ricercare su quali elementi la stessa potrebbe fondarsi. In assenza di questi elementi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (DTF 142 V 395 consid. 3.1; 134 II 120 consid.1).
2.
2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non rientra nelle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto data (cfr. anche l'art. 146 LIFD [RS 642.11] e l'art. 73 cpv. 1 LAID [RS 642.14]). Esso è stato inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF). Le condizioni generali per il ricorso in materia di diritto pubblico sono soddisfatte; richiede per contro un esame più approfondito la questione della legittimazione a ricorrere, trattata nei considerandi che seguono.
2.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento davanti all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (lett. c). Le tre condizioni di cui alle lett. a, b e c sono cumulative (DTF 137 II 40 consid. 2.2 in fine).
2.3. Se la realizzazione delle condizioni di cui alle lett. a e b dell'art. 89 cpv. 1 LTF sono pacifiche, lo stesso non può dirsi per la lettera c, ovvero sull'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
2.4.
2.4.1. Un interesse degno di protezione sufficiente è dato se l'accoglimento del ricorso può evitare uno svantaggio materiale o ideale pratico altrimenti incombente (fra molte, cfr. DTF 150 II 409 consid. 2.2.2; 147 I 478 consid. 2.2). È necessario che la situazione del ricorrente possa essere migliorata in modo rilevante per l'esito del procedimento. Se anche l'accoglimento del ricorso non determinasse un risultato diverso, non può esserci un interesse giuridico rilevante alla tutela dei diritti (sul tema ZWEIFEL/HUNZIKER/BEUSCH/SEILER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3a ed., Zurigo 2024, § 39, n. 23a pag. 542 seg.).
2.4.2. In tale contesto acquista forza e autorità di cosa giudicata formale e materiale solo il dispositivo di una decisione e non l'accertamento dei fatti o le considerazioni sulla situazione giuridica, ovvero le motivazioni. Per questo motivo, solo il dispositivo può avere effetto vincolante, quindi solo questo è impugnabile (DTF 150 II 409 consid. 2.2.2 con riferimenti).
2.4.3. Non sussiste un interesse a ricorrere per l'accertamento se si tratta di patrimonio privato o aziendale, se non connesso con conseguenze fiscali concrete (sentenza 9C_54/2025 del 19 novembre 2025 consid. 1.2.2).
3.
3.1. L'oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria inferiore erano le decisioni in materia di IC e IFD per l'anno 2014, segnatamente considerate le censure mosse, era litigiosa la qualificazione delle partecipazioni, pari al 50% del capitale azionario, detenute da A.A.________ nella D.________ SA nel 2014. Per il ricorrente si tratterebbe di sostanza privata, valutata in base al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 e 45 LT, ovvero Legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994; LT/TI; RL/TI 640.100) mentre per l'UT di sostanza commerciale valutata al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito (art. 44 cpv. 1 LT/TI). Il ricorrente nella dichiarazione fiscale 2014 aveva inserito un valore fiscale di fr. 1'464'049.-, modificato poi con il successivo gravame in fr. 5'000'000.- mentre l'UT aveva confermato un valore aziendale imponibile delle partecipazioni in fr. 50'000.-, in sostituzione del valore di fr. 1'464'049.- dichiarato dal contribuente.
3.2. L'autorità giudiziaria precedente ha respinto il gravame: la partecipazione, corrispondente al 50% del capitale azionario in D.________ SA per l'anno 2014 rientra nella sostanza commerciale a un valore di fr. 50'000.-.
3.3. Nel suo gravame al Tribunale federale, l'insorgente censura la qualifica della partecipazione alla D.________ SA per l'anno 2014, a suo dire privata e per un valore di fr. 5'000'000.-. Per quanto attiene all'interesse a interporre ricorso in materia di diritto pubblico, l'insorgente si limita a indicare che ha "partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata in quanto soggetto inciso ed ha di conseguenza un interesso degno di protezione all'annullamento della stessa; la legittimazione ricorsuale è pertanto manifesta" (memoriale di ricorso, pag. 3).
3.4. Il ricorrente omette pertanto completamente di motivare per quale ragione la qualifica della partecipazione alla D.________ SA per l'anno 2014 nella sostanza commerciale al valore di fr. 50'000.- in luogo della pretesa qualifica come sostanza privata al preteso valore di fr. 5'000'000.-, sempre per il 2014, giustificherebbe un suo interesse degno di protezione. Al contrario un accoglimento del gravame del contribuente avrebbe come conseguenza un aumento della sostanza imponibile, ovvero in base al valore venale nel senso degli art. 41 cpv. 2 e 45 LT/TI e non al valore fiscale, ovvero a quello determinante per l'imposta sul reddito (art. 44 cpv. 1 LT/TI). Già solo per questo motivo difetta un interesse degno di protezione.
3.5. Di principio, l'interesse a ricorrere al Tribunale federale deve essere attuale. L'Alta Corte federale rinuncia eccezionalmente all'esigenza di un interesse attuale quando la contestazione può ripresentarsi in circostanze uguali o analoghe, la natura della stessa non permette una pronuncia da parte del Tribunale federale prima del venir meno dell'interesse richiesto e vi è un interesse pubblico sufficientemente importante a risolvere la questione litigiosa (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1 con riferimenti).
3.5.1. Le decisioni di tassazione per l'anno 2014 concernono l'imposizione della partecipazione nella misura del 50% nella D.________ SA, che sono da distinguere dalle successive decisioni di tassazione per il 2015, che concernono invece l'imposizione delle partecipazioni vendute, ovvero il prodotto della vendita di questi titoli ad opera del contribuente, che ha avuto luogo nel 2015.
3.5.2. Come già menzionato al considerando n. 3.4 pag. 21 segg. della sentenza ora impugnata, a cui si presta adesione e si rinvia, il Tribunale federale ha già avuto modo di delimitare il commercio (quasi) professionale di partecipazioni dal commercio professionale di titoli, i cui presupposti non sono i medesimi. Nel caso in rassegna l'autorità giudiziaria precedente ha vagliato i presupposti idonei a far ritenere l'esistenza di un commercio professionale di partecipazioni e non dunque di titoli. In tal senso anche il riferimento al ruling del luglio 2015 non può essere né di supporto all'insorgente, né tutelato, in quanto, come accertato dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, la fattispecie sottoposta a tassazione nel 2014 non corrispondeva a quella descritta nella proposta di ruling del 2015.
3.6. In conclusione, l'insorgente non dimostra quale vantaggio pratico trarrebbe dall'annullamento della decisione contestata e nemmeno che, anche se non vi fosse un interesse degno di protezione attuale con riferimento alla tassazione del 2014, per quale motivo la questione potrebbe riproporsi negli anni successivi, visto che già nel 2015 non era più oggetto di tassazione la partecipazione societaria ma solo il reddito derivante dalla vendita della stessa.
3.7. In assenza di un interesse degno di protezione, il gravame è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Considerate le circostanze del caso concreto, esse sono prelevate nella misura ridotta di fr. 3'000.- (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è inammissibile.
2.
In riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 19 giugno 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi