Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_702/2025
Sentenza dell'11 maggio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,
contro
Baloise Assicurazione SA,
Aeschengraben 21, 4002 Basilea,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2025 (35.2025.1).
Fatti
A.
Con decisione formale dell'11 marzo 2024, confermata su opposizione il 20 novembre 2024, Baloise Assicurazione SA (di seguito anche: "Baloise") ha negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici lamentati da A.________ e l'evento traumatico dell'11 dicembre 1999 e, tenuto conto dei postumi infortunistici di natura somatica, ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) complessiva del 50 %. In sede di opposizione, l'assicuratore ha precisato che, nell'ipotesi in cui si volesse riconoscere un'eziologia traumatica alla problematica psichica, l'esistenza del nesso di causalità adeguata andrebbe comunque negata poiché, dato un infortunio di media gravità in senso stretto, non sarebbero adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale.
B.
Con sentenza del 27 ottobre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso interposto dall'assicurata contro la predetta decisione e trasmesso gli atti alla Baloise affinché decidesse senza indugio in merito alla rendita d'invalidità (compresa la questione del guadagno assicurato) a fronte delle sole conseguenze somatiche dell'infortunio.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza. In via principale ne chiede la riforma nel senso che le sia riconosciuta una rendita d'invalidità almeno del 70 %, un'IMI almeno del 70 %, nonché la presa a carico delle spese di cura passate e future. In subordine, ne chiede sostanzialmente l'annullamento e il rinvio per nuova decisione nel senso dei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 149 IV 205 consid. 3.3; 144 IV 321 consid. 2.3). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 150 II 346 consid. 1.3.3; 137 III 522 consid. 1.3) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 151 III 227 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).
Ai fini della qualificazione ai sensi degli art. 90 segg. LTF, determinante è il contenuto materiale della decisione impugnata e non la sua denominazione (DTF 136 V 131 consid. 1.1.2).
1.3. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Secondo lo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti materiali di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenze 8C_136/2023 del 25 agosto 2023 consid. 1.3; 8C_770/2020 del 21 settembre 2021 consid. 2.2; 8C_624/2020 del 16 aprile 2021 consid. 3.1 e 5).
2.
2.1. La Corte cantonale ha dapprima dichiarato irricevibile la domanda della ricorrente riguardante la rendita d'invalidità (compresa la questione dell'entità del guadagno assicurato sul quale calcolarla) poiché, in merito, l'istituto assicuratore non si era pronunciato mediante decisione vincolante. Essa ha quindi predisposto la trasmissione degli atti a quest'ultimo affinché decidesse senza indugio. Il Tribunale cantonale ha dunque circoscritto la propria analisi al nesso causale tra l'infortunio e i disturbi psichici lamentati dalla ricorrente, negandolo nel caso concreto, ragione per cui non sussisteva neppure un diritto a un'IMI o al rimborso delle spese di cura a tale titolo.
2.2. La ricorrente contesta tali conclusioni. Ella sostiene innanzitutto che l'autorità inferiore avrebbe respinto il ricorso, con decisione finale, in merito alla questione di sapere se tra l'infortunio subito e le affezioni invalidanti psichiche vi fosse un nesso causale naturale. Il rinvio all'opponente affinché decida senza indugio in merito alla rendita d'invalidità (compresa la questione del guadagno assicurato) non permetterebbe di considerare l'intera decisione come una decisione incidentale. In effetti, escludendo in maniera definitiva l'esistenza di un nesso causale, la sentenza impugnata avrebbe natura finale in punto a questo aspetto.
2.3. La tesi non può convincere. Il nesso di causalità - qui negato per i disturbi psichici - costituisce soltanto uno degli aspetti materiali della controversia e avrà un'incidenza sul diritto a una rendita d'invalidità, ancora da esaminare a fronte delle sole conseguenze somatiche dell'infortunio. La sentenza impugnata non pone dunque fine al procedimento ed è pure esclusa una sua natura parziale (cfr. ad es. anche sentenza 5A_138/2024 del 10 luglio 2025 consid. 1.3.1-1.3.2). La medesima costituisce dunque una decisione incidentale, impugnabile secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF. Silente sull'adempimento dei rispettivi presupposti, il ricorso sfugge tuttavia ad un esame di merito, la ricorrente conservando comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 3 LTF.
3.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 11 maggio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi