Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_10/2026
Sentenza del 17 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Kölz, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Francesca Piffaretti-Lanz,
controparti,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza 7B_1150/2025
del Tribunale federale svizzero del 20 novembre 2025.
Fatti
A.
Con sentenza del 15 settembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di abbandono del 14 marzo 2025 emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento penale a carico di B.________ per titolo di violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.
B.
Con sentenza 7B_1150/2025 del 20 novembre 2025, il Tribunale federale ha respinto la domanda di restituzione del termine e ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il ricorso in materia penale presentato da A.________ contro la summenzionata sentenza della Corte dei reclami penali.
C.
Con domanda datata "26 novembre 2026", munita di una firma elettronica qualificata del 26 gennaio 2026 e trasmessa per via elettronica al Tribunale federale il 13 febbraio 2026, A.________ chiede al Tribunale federale la revisione della sentenza 7B_1150/2025 del 20 novembre 2025 in applicazione dell'art. 121 lett. d LTF.
Con istanza datata 12 febbraio 2026 e trasmessa il giorno seguente per via elettronica al Tribunale federale, A.________ chiede la restituzione del termine per presentare domanda di revisione.
Dopo essere stata invitata a fornire un anticipo spese, A.________ con scritto datato 11 marzo 2026 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Diritto
1.
1.1. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Secondo questa disposizione, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
1.2.
1.2.1. La domanda di revisione fondata sul motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF, contrariamente all'avviso dell'istante, deve essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF; sentenze 6F_36/2025 del 20 novembre 2025 consid. 1.2; 2F_1/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 2.1; 6F_31/2023 del 4 ottobre 2023 consid. 2.2 e rinvii).
1.2.2. Giusta l'art. 48 cpv. 2 LTF, in caso di trasmissione per via elettronica per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il rispetto di un termine in caso di trasmissione per via elettronica è determinante solo il rilascio in tempo utile della ricevuta di consegna da parte della piattaforma di trasmissione utilizzata attestante la ricezione dell'atto scritto (sentenze 7B_348/2024 del 3 giugno 2024 consid. 1.3; 6B_305/2024 del 25 aprile 2024 consid. 2.1; 6B_739/2021 del 14 giugno 2023 consid. 1.2.2 e rinvii; v. art. 2 lett. b e art. 8b cpv. 1 dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 [OCE-PCPE; RS 272.1]).
1.2.3. In concreto, la sentenza 7B_1150/2025 del 20 novembre 2025 di cui è chiesta la revisione è stata notificata all'istante il 4 dicembre 2025. Il termine di 30 giorni entro il quale presentare domanda di revisione (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) è iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è giunto a scadenza, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), il 19 gennaio 2026.
La domanda di revisione datata "26 novembre 2026", munita di una firma elettronica qualificata del 26 gennaio 2026 e trasmessa per via elettronica al Tribunale federale il 13 febbraio 2026, come risulta dalla ricevuta di consegna, risulta pertanto manifestamente tardiva.
2.
2.1. L'istante presenta una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF.
2.2. I termini fissati dall'art. 124 LTF non sono prorogabili (art. 47 cpv. 1 LTF; sentenza 9F_22/2023 del 23 settembre 2024 consid. 4.3). L'istante nemmeno giustifica un valido motivo per una restituzione del termine. I motivi di carattere tecnico da lei addotti sono inidonei a provare alcunché riferito all'impossibilità senza colpa di introdurre la domanda di revisione nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, nel caso in cui fallisca la trasmissione per via elettronica su una piattaforma di trasmissione e/o il mittente - per un qualsiasi motivo - non riceva una ricevuta di consegna, la parte deve trasmettere nuovamente l'atto, se del caso per via postale "classica". Ritenuto che di principio deve sempre essere tenuto conto della possibilità di problemi tecnici, la diligenza non consente di trasmettere un atto così a ridosso della scadenza del termine da impedire, in assenza del rilascio (di norma immediato) della ricevuta di consegna, di trasmettere tempestivamente l'atto per via postale (sentenza 6B_739/2021 del 14 giugno 2023 consid. 1.2.2 e rinvii). In concreto, l'istante non adduce né dimostra di aver ricevuto dalla piattaforma di trasmissione utilizzata una ricevuta di consegna in merito alla sua domanda di revisione entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza 7B_1150/2025. Nemmeno sostiene che la trasmissione di tale domanda di revisione per via elettronica sarebbe stata impedita a causa di motivi tecnici sopravvenuti dopo il rilascio della ricevuta di consegna (v. sentenze 7B_1292/2025 del 23 dicembre 2025 consid. 1.2.1; 6B_739/2021 del 14 giugno 2023 consid. 1.2.2).
In assenza di un impedimento non colpevole ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la domanda di restituzione del termine per presentare domanda di revisione va respinta.
3.
Di conseguenza, la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile poiché tardiva. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico dell'istante.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
La domanda di revisione è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante.
5.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara