Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_413/2026
Sentenza del 16 luglio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Muschietti, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Esigenze di motivazione del ricorso,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2026 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2025.184+17.2026.29).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Al culmine del procedimento penale sfociato nella sentenza emanata l'11 maggio 2026 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), A.________è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup, di ripetuto riciclaggio di denaro, di danneggiamento, di infrazione alla legge sulle armi, di ripetuta infrazione alla legge sugli agenti terapeutici, di ripetuta infrazione alla legge sulla promozione dello sport, di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini giusta l'art. 179
sexies CP, di contravvenzione alla legge sulle telecomunicazioni, nonché di ripetuta guida senza autorizzazione ed è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, a valere quale pena unica ex art. 89 cpv. 6 CP, nonché alla multa di fr. 1'000.--.
A.________ insorge al Tribunale federale, contestando gli accertamenti alla base della sua condanna per titolo di infrazione aggravata alla LStup e postulando in sostanza un nuovo processo.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ). Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e illustrare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso: argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 146 IV 114 consid. 2.1).
Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 150 III 408 consid. 2.4), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Le censure della parte che si duole di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti soggiacciono alle accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 II 49 consid. 5.2).
2.2. In concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese. Il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata, in particolare con la valutazione (anche anticipata) delle prove della CARP e con il conseguente accertamento dei fatti. Accenna alla mancata assunzione delle prove da lui richieste, ma non motiva alcuna violazione del diritto al riguardo. L'insorgente espone quella che per lui sarebbe una corretta valutazione delle prove, come se si trovasse ancora dinanzi a un'autorità di appello, ciò che il Tribunale federale non è (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1).
3.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, è inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Nonostante la soccombenza del ricorrente, tenuto conto delle circostanze del caso, si rinuncia a porre a suo carico le spese giudiziarie connesse al procedimento federale (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy