Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_71/2025
Sentenza del 16 aprile 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Herrmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
istante,
contro
1. B.A.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
2. C.A.________,
patrocinata dall'avv. Anne Schweikert,
3. D.A.________,
4. E.A.________,
controparti.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza 5A_724/2025
del Tribunale federale svizzero del 3 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 5A_724/2025 pronunciata il 3 ottobre 2025 in procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile - per inadempimento delle condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 LTF - il ricorso in materia civile interposto il 2 settembre 2025 da A.A.________ contro una sentenza 15 luglio 2025 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva a sua volta dichiarato irricevibile il suo reclamo diretto contro la reiezione di una richiesta di semplificazione (art. 125 lett. a CPC) di un processo successorio allo scopo di limitarlo all'esame delle eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dalle convenute B.A.________ e C.A.________.
Nella sentenza 5A_724/2025 il Tribunale federale ha precisato che il ricorso sussidiario in materia costituzionale rivolto contro una decisione 1° luglio 2025 della Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino (concernente una segnalazione di A.A.________ nei confronti, in particolare, della Pretora Claudia Canonica Minesso per pretese violazioni e infrazioni del CPC), contenuto anch'esso nel già menzionato allegato 2 settembre 2025, sarebbe stato trattato dalla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (v. sentenza 1C_468/2025 del 24 ottobre 2025).
2.
Con allegato 1° novembre 2025, trasmesso per via elettronica, A.A.________ ha chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 5A_724/2025 per violazione di norme procedurali (art. 121 lett. a-d LTF), presentando anche nuovi fatti e nuovi mezzi di prova in virtù degli art. 99 cpv. 1 e 123 cpv. 1 LTF. L'istante ha chiesto, in via principale, di annullare la predetta sentenza e, in via subordinata, di trattare i suoi ricorsi 2 settembre 2025 in una sola procedura quale ricorso ordinario simultaneo e di ordinare le misure cautelari necessarie a tutelare provvisoriamente i suoi interessi.
Mediante allegato 11 novembre 2025 l'istante ha sanato il vizio dell'assenza di una firma elettronica qualificata (art. 42 cpv. 4 LTF), firmando di proprio pugno la domanda di revisione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
3.
L'istante ha trasmesso degli ulteriori scritti per via elettronica, in data 6 novembre e 10 dicembre 2025. Essi non possono essere presi in considerazione già per il fatto che risultano privi di una valida firma elettronica.
4.
In virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia stata scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF).
5.
5.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un riesame della causa posta a fondamento della decisione del Tribunale federale è in linea di principio escluso. Il Tribunale federale può unicamente rivenire su una sua decisione se è dato uno dei motivi di revisione elencati esaustivamente negli art. 121 segg. LTF. Gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Pena l'inammissibilità, in una domanda di revisione deve pertanto essere menzionato un motivo di revisione previsto dalla legge e spiegato in cosa consista il relativo vizio di cui soffrirebbe la sentenza del Tribunale federale (sentenza 4F_4/2025 del 26 marzo 2025 consid. 5 con rinvii).
Nella domanda di revisione all'esame, l'istante sostiene che sarebbero state violate norme di procedura ai sensi dell'art. 121 lett. a-d LTF. Il suo accenno all'art. 123 cpv. 1 LTF è invece del tutto misterioso e risulta di primo acchito irricevibile.
5.2. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
5.2.1. L'istante afferma che, sebbene il suo ricorso in materia civile e il suo ricorso sussidiario in materia costituzionale fossero rivolti contro due sentenze cantonali separate, vi sarebbe stata una stretta connessione oggettiva tra la decisione del Tribunale d'appello del 15 luglio 2025 e quella della Commissione di ricorso sulla magistratura del 1° luglio 2025, per cui i due ricorsi avrebbero dovuto essere trattati in modo simultaneo nella stessa procedura conformemente all'art. 119 cpv. 2 LTF, ciò che avrebbe evitato un'applicazione frammentata delle garanzie processuali relative ad una stessa fattispecie. Seguendo il ragionamento dell'istante, siccome il ricorso in materia civile contro la decisione incidentale del Tribunale d'appello del 15 luglio 2025 doveva essere trattato con la questione dell'asserita parzialità della Pretora e con la questione della denegata giustizia, esso poteva essere presentato immediatamente in virtù dell'art. 92 LTF rispettivamente dell'art. 94 LTF; anzi, secondo l'istante, esso poteva essere presentato immediatamente anche in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF: a suo dire, infatti, l'omissione di un esame da parte del Tribunale d'appello delle asserite gravi irregolarità della Pretora sarebbe stata suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Secondo l'istante, insomma, la separazione dei mezzi di impugnazione in due procedimenti distinti lo avrebbe privato di un esame nel merito delle violazioni procedurali da lui addotte ed avrebbe condotto ad un eccesso di formalismo e ad una violazione dell' art. 119 cpv. 1 e 2 LTF , del principio della buona fede e del diritto di accesso alla giustizia, ciò che giustificherebbe la riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale federale.
L'istante presenta anche nuovi fatti e nuovi documenti che, a suo dire, confermerebbero una violazione sostanziale delle garanzie procedurali di indipendenza e imparzialità ai sensi dell'art. 47 CPC e dell'art. 30 Cost. da parte della Pretora.
5.2.2. Attraverso la sua argomentazione, l'istante tenta in realtà di rimettere in questione la soluzione giuridica adottata dal Tribunale federale nella sentenza 5A_724/2025 e di perfezionare la motivazione del suo ricorso in materia civile diretto contro una decisione incidentale, dimenticando però che la revisione non ha la funzione di correggere presunti errori di diritto o di permettere a una parte di rimediare alle lacune del ricorso (sentenza 4F_4/2025 citata consid. 6.1 con rinvii). L'istante non spiega invece minimamente in che modo i motivi di revisione dell'art. 121 lett. a-d LTF invocati nella sua domanda sarebbero nel caso concreto adempiuti (v. supra consid. 5.1).
6.
Alla luce della sua carente motivazione, l'istanza di revisione va pertanto dichiarata inammissibile.
Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda volta all'adozione di non meglio precisate misure cautelari (peraltro formulata soltanto in via subordinata e priva di qualsiasi motivazione) diventa senza oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF); contrariamente a quanto fatto valere dall'istante, non si giustifica scostarsi dall'importo richiesto quale anticipo delle spese giudiziarie presunte, importo che tiene conto del valore di lite, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (v. art. 65 cpv. 2 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili alle controparti che, non essendo state invitate a determinarsi, non sono incorse in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini