Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_133/2026
Sentenza del 25 febbraio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio,
via G. Motta 7, casella postale 115, 6648 Minusio.
Oggetto
denegata e ritardata giustizia (protezione del figlio),
ricorso contro l'inattività della Camera di protezione
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante " ricorso per denegata giustizia e ritardo ingiustificato " datato 30 gennaio 2026 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di ordinare alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino " di pronunciarsi senza ulteriore indugio sull'istanza depositata in data 23.10.2025 " avverso una decisione supercautelare 16 novembre 2023 con la quale l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio aveva adottato delle misure di protezione nei confronti del figlio B.________ (nato nel 2017).
Non sono state chieste determinazioni.
2.
L'art. 94 LTF prevede che, se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una
decisione impugnabile, può essere interposto ricorso al Tribunale federale. Ciò presuppone quindi che la decisione che dovrebbe essere pronunciata possa essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale (v. sentenza 1C_189/2012 del 18 aprile 2012 consid. 1.3). Tale requisito non è soddisfatto nel concreto caso. Le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari nell'ambito della protezione degli adulti e dei minori non sono infatti, in linea di principio, impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale: il contraddittorio costituisce un rimedio giuridico che deve essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1).
3.
Sia poi precisato che, come risulta da una comunicazione dell'11 febbraio 2026 della Camera di protezione del Tribunale d'appello, con sentenza 19 dicembre 2025 quest'ultima ha già statuito sul reclamo presentato da A.________ contro la decisione supercautelare 16 novembre 2023 dell'autorità di protezione (e contro un'altra decisione di tale autorità del 3 giugno 2025). Al momento in cui ha interposto ricorso al Tribunale federale A.________ non aveva quindi già più un interesse attuale alla trattazione del rimedio ai sensi dell'art. 94 LTF, e un interesse virtuale non è in concreto ravvisabile. Il suo ricorso risulta quindi irricevibile anche per questo motivo (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 136 III 497 consid. 2.1; sentenza 5A_448/2024 del 9 ottobre 2024 consid. 7.1 e 7.2; v. anche sentenza 1B_346/2021 del 12 luglio 2021 consid. 1.2.2).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
Losanna, 25 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini