Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_5/2026
Sentenza del 17 marzo 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
Consorzio A.________, composto dalle ditte:
1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Romina Biaggi-Albrici,
ricorrente,
contro
Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Pedrazzini,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Consorzio D.________, composto dalle ditte:
1. E.________ SA,
2. F.________ SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Consorzio G.________, composto dalle ditte:
1. H.________ SA,
2. I.________ SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Massimo Nicora.
Oggetto
Appalti pubblici,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2026 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.258 / 52.2025.260).
Fatti
A.
Il 26 marzo 2025 il Comune di X.________ ha indetto un pubblico concorso per aggiudicare le opere da impresario costruttore concernenti la demolizione e ricostruzione di tre ponti. Al committente sono giunte sei offerte da altrettanti consorzi, tra cui il Consorzio G.________, composto dalle ditte H.________ SA e I.________ SA, il Consorzio D.________, composto dalle ditte E.________ SA e F.________ SA e il A.________, composto dalle ditte B.________ SA e C.________ SA. Il 27 giugno 2025 il Municipio di X.________ ha deliberato la commessa al Consorzio G.________.
B.
B.a. Con due distinti ricorsi del 10 luglio 2025 il Consorzio D.________ (secondo in classifica) e il A.________ (terzo classificato) hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione di aggiudicazione del 27 giugno 2025. Il primo consorzio ne ha chiesto l'annullamento e l'aggiudicazione a suo favore della commessa; in via subordinata ha domandato che, annullata la delibera, gli atti fossero rinviati al committente per nuova decisione, rispettivamente che l'intera procedura di concorso fosse annullata. Da parte sua, il secondo consorzio ha proposto che il concorso fosse annullato rispettivamente dichiarato nullo; in via subordinata ha domandato che la commessa gli fosse attribuita o che gli atti fossero rinviati al committente per nuova valutazione.
B.b. Con un'unica sentenza del 26 gennaio 2026 il Tribunale cantonale amministrativo, in parziale accoglimento del ricorso esperito dal Consorzio D.________, ha annullato la decisione di aggiudicazione del 27 giugno 2025, escluso il A.________ dalla gara e rinviato gli atti al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi. Conseguentemente all'esclusione del A.________ ne ha respinto il gravame senza ulteriore esame.
C.
Il 24 febbraio 2026 il A.________, composto dalle ditte B.________ SA e C.________ SA, ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui domanda che, annullate le decisioni di prima e seconda istanza, il concorso del 26 marzo 2025 sia a sua volta annullato rispettivamente dichiarato nullo. Censura una violazione arbitraria del diritto cantonale e intercantonale, più esattamente del principio della trasparenza di cui all'art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP (RL/TI 730.500) nonché degli artt. 31 LCPubb e 45 cpv. 3 RLCPubb/CIAP (RL/TI 730.100 e 730.110). Chiede inoltre che sia conferito l'effetto sospensivo al gravame.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. La sentenza cantonale impugnata dal Consorzio qui ricorrente, il quale agisce tramite le due società che lo compongono (sentenza 2C_327/2022 del 26 luglio 2022 consid. 1.3 e rinvio) è una decisione in materia di appalti pubblici. Salvo eccezioni qui non date, in tale contesto il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se il caso pone una questione di diritto di importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente (DTF 146 II 276 consid. 1.2), se il valore dell'appalto raggiunge il valore soglia previsto dall'art. 83 lett. f n. 2 LTF (DTF 144 II 184 consid. 1.2; sentenza 2C_300/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 1.1 e richiami). Quando le due condizioni di ammissibilità non sono adempiute, va verificata l'esistenza degli estremi per trattare il gravame come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; sentenza 2C_300/2025, già citata, consid. 1.1).
Il ricorrente sottolinea di non invocare l'esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale, la quale peraltro non risulta nemmeno manifesta. In queste condizioni non occorre appurare se sia data anche la seconda condizione esatta dalla legge (cioè se il valore dell'appalto raggiunga il valore soglia) affinché sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. È quindi a ragione che è stato inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 140 I 252 consid. 2.3; sentenza 2D_20/2024 del 4 agosto 2025 consid. 1.1 e richiami).
1.2. Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 117 LTF) contro una decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 114 LTF) il gravame è in linea di principio proponibile come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
1.3. Oggetto di disamina è una sentenza con cui, da una parte, il Consorzio ora ricorrente è stato escluso dalla gara e, dall'altra parte, l'aggiudicazione è stata annullata e la causa rinviata al committente per nuova aggiudicazione.
1.3.1. Nella misura in cui dai considerandi e dal dispositivo della decisione del Tribunale cantonale amministrativo risulta che il consorzio ora ricorrente è stato escluso dalla gara, in proposito il giudizio impugnato costituisce una decisione parziale finale (art. 91 LTF in relazione con l'art. 117 LTF; DTF 141 II 14 consid. 1.1), contro la quale esso fruirebbe di un interesse giuridicamente protetto ad insorgere (art. 115 LTF; sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 1.6).
Sennonché nel caso specifico, il Consorzio ricorrente ha espressamente dichiarato di non impugnare dinanzi al Tribunale federale il giudizio di esclusione pronunciato nei suoi confronti dalla Corte cantonale. Ciò comporta la sua definitiva esclusione dal concorso. In queste condizioni ci si può chiedere se esso fruisce ancora di un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 LTF a ricorrere contro la decisione di rinvio o se la mancata contestazione della sua esclusione non lo priva di qualsiasi interesse giuridico al prosieguo della procedura (DTF 141 II 14 consid. 4.8; sentenza 2C_913/2022, già citata, consid. 1.7.2 e rinvii). Siccome il ricorso si rivela, per i motivi esposti di seguito, comunque inammissibile, la questione può rimanere irrisolta.
1.3.2. Come già accennato, in quanto annulla l'aggiudicazione e rinvia la causa al committente per nuova decisione, la sentenza cantonale non è una decisione finale, dato che non pone termine alla lite (cfr. art. 90 LTF), bensì costituisce una decisione incidentale, nel caso specifico una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento relativo alla gara di appalto e che conferisce un margine di apprezzamento al committente. Ora una simile decisione, salvo eccezione qui non data, è impugnabile davanti al Tribunale federale solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF (sentenze 2C_913/2022, già citata, consid. 1.7.2; 2C_279/2007 del 18 giugno 2007 consid. 3.3). Ai sensi di questa disposizione, le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono infatti essere impugnate con ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 117 LTF) se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Sennonché riguardo all'adempimento delle citate esigenze - che dev'essere dimostrato dal ricorrente e che peraltro non risulta manifesto - il ricorrente nulla adduce (DTF 138 II 46 consid. 1.2; sentenza 2C_420/2023 del 25 agosto 2023 consid. 3.2 e 3.3).
1.4. Ne discende che il presente ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
2.
2.1. Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
2.2. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
2.3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, a carico delle ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ; sentenza 2C_54/2025 del 16 settembre 2025 consid. 8). Non si concedono ripetibili per la sede federale né alle controparti, che non sono state invitate a determinarsi (art. 68 cpv. 2 LTF a contrario), né alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'000.-- vanno poste in parti uguali e con vincolo di solidarietà a carico delle ricorrenti.
3.
Non si concedono ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud