Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_71/2026
2C_75/2026
Sentenza 27 febbraio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge del 1° dicembre 1997 sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC), viale Portone 4, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Multe (restituzione in intero dei termini),
ricorsi contro le sentenze emesse il 19 dicembre 2025 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.454 + 52.2025.455).
Fatti
A.
Con due distinte decisioni dell'11 novembre 2025 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) ha inflitto a A.________ due multe di fr. 4'900.-- rispettivamente fr. 4'100.--. Essa rimproverava all'interessato di avere agito, su due fondi dove erano in corso dei lavori edili, quale consulente tecnico/direttore dei lavori nonché referente dei proprietari dei fondi senza la necessaria iscrizione all'albo di categoria richiesta dalla LEPICOSC. Dette decisioni, spedite per invii raccomandati lo stesso giorno, sono state ritirate da A.________ il 12 novembre 2025.
B.
B.a. Il 15 dicembre 2025 A.________ ha depositato due allegati ricorsuali dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che, concessagli la restituzione in intero dei termini in ambedue le vertenze, i suoi due gravami venissero esaminati nel merito. Al riguardo ha precisato che mentre si stava recando all'ufficio postale il 12 dicembre 2025 era stato colto da una forte crisi ipoglicemica, causata dal diabete mellito tipo I di cui soffre, ciò che gli aveva impedito di proseguire.
B.b. Con due distinte sentenze del 19 dicembre 2025 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto le istanze di restituzione in intero dei termini e ha dichiarato inammissibili, poiché tardivi, i due gravami del 12 dicembre 2025, spediti il 15 dicembre successivo. Ricordato che il termine per impugnare le due decisioni dell'11 novembre 2025 scadeva il 12 dicembre 2025, ha osservato che il certificato medico allegato dall'insorgente per le due cause non era idoneo a comprovare un impedimento non colpevole a impugnare per tempo le decisioni dell'11 novembre 2025. Inoltre l'interessato non aveva dimostrato di essere stato nell'incapacità d'incaricare terzi di agire per tempo al suo posto.
C.
Il 29 gennaio 2026 A.________ ha presentato al Tribunale federale due ricorsi in materia di diritto pubblico (cause 2C_71/2026 e 2C_75/2026) con cui chiede che le due sentenze del 19 dicembre 2025 siano annullate, le sue istanze di restituzione in intero dei termini accolte e, di riflesso, che i suoi gravami del 12 dicembre 2025 vengano esaminati nel merito.
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto
1.
I ricorsi, presentati dallo stesso ricorrente e di contenuto perfettamente uguale, sono diretti contro due sentenze cantonali che si riferiscono a fatti analoghi e che si fondano su motivazioni identiche. Per motivi di economia di procedura si giustifica pertanto di congiungere le due cause (art. 71 LTF combinato con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 133 IV 215 consid. 1; sentenza 2C_293/2024 dell'8 settembre 2025 consid. 1 e rinvii).
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 66 consid. 1.3).
2.1. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione di sapere se, a ragione, la Corte cantonale ha rifiutato di concedere la restituzione in intero dei termini e, di conseguenza, ha dichiarato i gravami inammissibili poiché tardivi, la ricevibilità dei presenti ricorsi va esaminata in funzione delle cause di merito (sentenza 2C_495/2025 dell'8 ottobre 2025 consid. 1.2 e richiamo). Nella fattispecie le procedure hanno preso avvio dalle multe inflitte al ricorrente per mancato ossequio delle esigenze legate all'esercizio delle attività assoggettate alla LEPICOSC, segnatamente l'iscrizione nel relativo albo, cioè vertenze attinenti al diritto pubblico che non ricadono sotto alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 83 LTF.
2.2. Presentate contro due decisioni finali di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 nonché art. 90 LTF) in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da una persona legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LT), le impugnative, tempestive (art. 100 cpv. 1 LTF), vanno quindi vagliate quale ricorsi in materia di diritto pubblico.
3.
3.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 III 364 consid. 2.4). La vertenza concerne l'applicazione di norme di diritto cantonale. Queste disposizioni sono esaminate unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2). Al riguardo, va ricordato che l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 147 I 73 consid. 2.1 e rinvii).
3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che sia effettuato violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti). Ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_7/2025 del 21 marzo 2025 consid. 2.2). In difetto di una motivazione che dimostri un accertamento arbitrario, i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano quindi il Tribunale federale. Va poi osservato che non possono, di principio, essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, ossia dei veri nova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
4.
Il ricorrente incentra le sue censure sul rifiuto, secondo lui inficiato d'arbitrio, di accordargli la restituzione in intero dei termini giusta l'art. 50 LTF (recte: 15 cpv. 1 LPAmm [RL/TI 165.100]).
4.1. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. Il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se l'istanza precedente ha emanato un giudizio che appare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Giudizio che dev'essere insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta alla parte ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non vi è per contro arbitrio nel fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
4.2. Ai sensi dell'art. 15 LPAmm i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se, tra l'altro, la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1).
4.3. Il ricorrente non censura esplicitamente un'applicazione arbitraria dell'art. 15 LPAmm. Egli considera invece che la Corte cantonale ha arbitrariamente giudicato che, anche se avverati, i suoi problemi di salute non erano comunque tali da impedirgli di rispettare il termine legale di ricorso e, di riflesso, di spedire in tempo utile i suoi gravami.
4.4. La Corte cantonale ha in primo luogo ricordato in quali circostanze un problema di salute costituiva, secondo la prassi, un impedimento non colpevole e legittimava la concessione della restituzione in intero dei termini di ricorso. Ha poi riferito dell'assunto dell'insorgente secondo cui non aveva potuto spedire per tempo i suoi gravami in quanto, mentre si stava dirigendo verso l'ufficio postale, era stato colto da una forte crisi ipoglicemica che gli aveva impedito di proseguire. Ciò posto, la Corte cantonale ha osservato che l'interessato non aveva fornito alcun elemento a supporto delle sue allegazioni. Il certificato medico prodotto attestava infatti unicamente del fatto che era affetto di un diabete mellito tipo I, complicato da episodi di ipoglicemia improvvisi che lo limitavano fortemente nelle attività quotidiane; non conteneva invece niente sul fatto che il 12 dicembre 2025, ultimo giorno del termine legale di ricorso, avrebbe subito una crisi e sulle conseguenze che ne sarebbero derivate. In ogni caso, secondo la Corte cantonale, per quanto detta patologia potesse essere invalidante, niente permetteva di concludere che il giorno in questione si era ritrovato nella condizione di nemmeno potere conferire a terzi l'incarico di spedire per conto suo i ricorsi ancora nel corso della giornata. Al riguardo ha poi aggiunto che la spedizione avrebbe potuto avere luogo anche al di fuori dell'orario di apertura degli uffici postali, tramite posta semplice, documentandone la tempestività. Ha quindi concluso osservando che non avendo l'insorgente dimostrato in alcun modo di essersi trovato incolpevolmente impedito ad agire per tempo, la domanda di restituzione andava respinta e di riflesso, i gravami, tardivi, dichiarati inammissibili.
4.5. Il ricorrente, da parte sua, dopo avere spiegato lo svolgimento di un episodio ipoglicemico acuto (incapacità anche per diverse ore, riduzione della lucidità e della capacità decisionale), censura una valutazione, a suo avviso, arbitraria del primo certificato medico prodotto: le caratteristiche della sua malattia sarebbero infatti state ignorate dalla Corte cantonale. Definisce poi errata la pretesa rivoltagli d'incaricare terzi di agire per lui, perché durante una crisi potrebbe essere nell'incapacità di comunicare o di impartire istruzioni affidabili, come peraltro documentato dal secondo certificato medico prodotto. Affermando che sarebbe manifestamente insostenibile pretendere che l'impedimento non colpevole non sarebbe stato dimostrato, il ricorrente conclude asserendo che rifiutargli la restituzione in intero dei termini chiesta invocando una possibilità teorica di delega costituirebbe formalismo eccessivo.
4.6. A sostegno della propria argomentazione il ricorrente ha prodotto un nuovo certificato medico datato 27 gennaio 2026. Lo stesso è un nova ed è, pertanto, inammissibile (cfr.
supra consid. 3.2 in fine). Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, esso non è comunque atto a dimostrare che la restituzione in intero dei termini sarebbe stata negata arbitrariamente. Sebbene vi viene spiegato in modo dettagliato i sintomi e le conseguenze sgorganti da crisi ipoglicemiche, niente nel contenuto permette però di considerare la motivazione della Corte cantonale (impossibilità d'incaricare terzi di procedere alla spedizione durante gli orari di apertura della posta o per posta semplice al di fuori degli stessi non dimostrata) insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. Se, da un lato, il certificato in questione dichiara altamente verosimile la sopravvenienza di una tale crisi l'ultimo giorno del termine ricorsuale, ossia il venerdì 12 dicembre 2025, dall'altro non accerta però che un simile episodio si sia effettivamente prodotto né contiene alcunché riguardo al momento in cui sarebbe sopraggiunta la crisi, alla sua durata nonché all'impatto effettivo che avrebbe avuto sulle facoltà del ricorrente a interagire con terzi. Premesse queste considerazioni ne discende che niente nelle spiegazioni del medesimo, peraltro in gran parte appellatorie, permette di considerare che il requisito dell'impedimento non colpevole di cui all'art. 15 cpv. 1 LPAmm sarebbe stato interpretato e applicato in modo arbitrario. La censura, in quanto ammissibile, si rivela infondata e come tale va respinta.
5.
Il ricorrente sostiene poi che, in presenza di un impedimento sanitario serio e plausibile come nel suo caso, rifiutargli la restituzione in intero dei termini sulla base di ipotesi astratte e, di conseguenza, dichiarare i suoi gravami inammissibili oltre a negargli l'esame di merito, configurerebbe formalismo eccessivo e violerebbe le garanzie procedurali tutelate dall'art. 29 Cost.
5.1. Il divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.), che persegue lo stesso scopo del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 9 Cost.; DTF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1), costituisce una forma particolare del diniego di giustizia. Esso si realizza quando la rigorosa applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o ostacola in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 149 III 12 consid. 3.3.1; 148 I 271 consid. 2.3). Sennonché tali estremi non sono adempiuti nella fattispecie.
5.2. Le garanzie procedurali richiamate dal ricorrente non impediscono infatti che un ricorso sia soggetto, come nel caso specifico, a notorie condizioni di ammissibilità. Queste garanzie non vietano infatti all'autorità a cui viene presentato un ricorso di non trattarlo, qualora esso non soddisfi i requisiti formali previsti dalle norme pertinenti (DTF 143 I 344 consid. 8.2 e rinvii; sentenza 2C_495/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 4.2). Ora, come illustrato in precedenza, nel caso specifico, non essendo all'evidenza date le esigenze richieste dall'art. 15 cpv. 1 LPAmm per poter beneficiare di una restituzione in intero dei termini di ricorso è, quindi, a ragione, senza formalismo eccessivo, che i gravami del ricorrente sono stati dichiarati inammissibili, siccome tardivi.
6.
6.1. Per quanto precede i ricorsi, nella misura in cui sono ammissibili, devono essere respinti.
6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Le cause 2C_71/2026 e 2C_75/2026 sono congiunte.
2.
In quanto ammissibili, i ricorsi sono respinti.
3.
Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di Vigilanza della LEPICOSC e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud