Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_225/2025
Sentenza del 21 luglio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
6500 Bellinzona,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf.
Oggetto
Revoca dell'autorizzazione generale d'installazione,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 marzo 2025 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-4865/2023).
Fatti
A.
A.a. A.________, titolare dell'impresa individuale B.________, dispone di un'autorizzazione generale d'installazione dal 22 giugno 2004. Nell'autorizzazione, C.________è indicato come
responsabile tecnico - persona del mestiere, occupato al 20 %.
Nell'agosto del 2017, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) ha comunicato che il tasso di occupazione minimo richiesto per
responsabili tecnici - persone del mestiere, sarebbe passato dal 20 % al 40 %. Dal 1° gennaio 2018, il tasso del 40 % sarebbe stato un requisito sia per ottenere una nuova autorizzazione generale d'installazione sia per il suo rinnovo. Per le persone con un'autorizzazione rilasciata prima di tale data era previsto un periodo di adattamento di tre anni, che sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020.
A.b. Dopo avere constatato che A.________ non aveva ancora adeguato l'organizzazione della sua impresa, nel corso del mese di giugno 2020 ESTI lo ha contattato per chiedere informazioni.
Il 18 luglio 2020, A.________ ha indicato ad ESTI di avere aumentato il tasso di occupazione di C.________, distribuendolo in ragione del 20 % durante la settimana e del 10-20 % il sabato.
A.c. Il 14 gennaio 2021, ESTI ha chiesto a A.________ di produrre documenti che attestavano il tasso di attività di C.________ presso il datore di lavoro principale di quest'ultimo. Il 17 gennaio seguente, C.________ ha indicato di non intendere divulgare i contenuti del contratto di lavoro relativo alla sua attività principale, allegando un contratto con D.________ AG del 23 novembre 2008 e osservando che l'impiego per A.________ superava di rado 8 ore a settimana.
A seguito di un'ulteriore richiesta in tal senso, indirizzata a A.________, il 14 maggio 2021C.________ ha comunicato ad ESTI di lavorare 40 ore per settimana presso E.________ SA, senza allegare documenti a conferma della sua dichiarazione.
B.
B.a. Dopo avere prospettato a A.________ la revoca dell'autorizzazione generale d'installazione ed avergli concesso un termine per esprimersi, con decisione del 13 luglio 2023 ESTI gli ha revocato l'autorizzazione di cui disponeva. La ragione era che il tasso di occupazione di C.________ presso il datore di lavoro principale non era stato dimostrato.
B.b. Tale provvedimento è stato confermato su ricorso anche dal Tribunale amministrativo federale. Con sentenza del 10 marzo 2025, esso ha infatti respinto il gravame che A.________ aveva presentato l'11 settembre 2023 contro la revoca, nella misura in cui fosse ammissibile. A suo avviso, la revoca andava infatti condivisa, mentre non vi erano le condizioni per entrare in materia su altri aspetti (richiesta di istruire un'inchiesta
ad hoc in relazione alla segnalazione che A.________ aveva inoltrato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, denunciando la gestione del suo incarto da parte di ESTI, e che l'Incaricato aveva poi trasmesso al Tribunale amministrativo federale, davanti al quale era pendente la procedura per la revoca dell'autorizzazione generale d'installazione).
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 28 aprile 2022 (recte: 2025), A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
C.b. Chiamata ad esprimersi, l'istanza inferiore ha rinviato integralmente ai contenuti della propria sentenza. La conferma della pronuncia del Tribunale amministrativo federale è stata domandata anche da ESTI. Il 7 luglio 2025, il ricorrente ha indicato di non avere nulla da replicare.
Diritto
1.
1.1. L'impugnativa è diretta contro una decisione finale del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF; art. 90 LTF) e concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni elencate nell'art. 83 LTF. In particolare, siccome il caso non verte sulla valutazione delle capacità fisiche o intellettive dell'insorgente, bensì sul tasso di occupazione della
persona del mestiere che lavora per lui, anche l'art. 83 lett. t LTF non si applica (DFT 147 I 73 consid. 1).
1.2. Il gravame è stato redatto nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, spetta di principio a chi insorge indicare, confrontandosi con il giudizio impugnato, per quali ragioni esso non sia condivisibile ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ). Quando l'atto impugnato si basa su due motivazioni alternative, ciascuna sufficiente a respingere le richieste di una parte, il ricorso deve confrontarsi con entrambe, altrimenti è inammissibile (DTF 142 III 364 consid. 2.4; sentenza 1C_327/2025 del 14 aprile 2026 consid. 5.3). Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3).
2.3. Il ricorso presentato davanti al Tribunale federale rispetta i requisiti esposti nei precedenti considerandi 2.1 e 2.2 solo parzialmente.
2.3.1. In particolare, benché domandi l'annullamento del giudizio impugnato nel suo complesso, esso non si confronta, come l'art. 42 cpv. 2 LTF avrebbe richiesto, coi motivi che hanno condotto l'istanza inferiore a non entrare in materia sulla parte del gravame relativa alla segnalazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (precedente consid. B.b). Le argomentazioni al riguardo erano due e indipendenti una dall'altra (giudizio impugnato, consid. 1.4, con riferimento all'assenza sia di una decisione impugnabile sia di un diritto all'apertura di un'inchiesta giusta l'art. 49 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]), di modo che l'insorgente avrebbe dovuto confutarle entrambe (precedente consid. 2.1). Per quanto concerne questo aspetto, la domanda di annullare il giudizio impugnato è pertanto inammissibile.
2.3.2. Inoltre, il gravame non può essere approfondito nemmeno in relazione a tutte le critiche che sono rivolte direttamente contro l'agire di ESTI e non contro il giudizio dell'istanza inferiore, unico valido oggetto di censura davanti al Tribunale federale (effetto devolutivo; sentenza 2C_153/2024 del 17 luglio 2025 consid. 2.2).
2.3.3. Sul piano dei fatti bisogna infine osservare che, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri l'arbitrarietà (art. 106 cpv. 2 LTF) - gli accertamenti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In effetti, anche aggiunte e precisazioni, presentate nella lunga parte del gravame dedicata ai fatti o insieme alle critiche in diritto, non bastano per contrastare e/o completare l'accertamento dei fatti svolto dall'istanza inferiore, che resta determinante (sentenza 2C_224/2024 del 4 marzo 2025 consid. 2.2).
3.
La procedura ha origine nella revoca dell'autorizzazione generale d'installazione decisa da ESTI il 13 luglio 2023.
3.1. In base alla legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0), i| Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole (art. 3 cpv. 1 LIE), regolando lo stabilimento e la manutenzione di questi impianti (art. 3 cpv. 2 lett. a LIE). A tal fine, il Consiglio federale ha emanato le ordinanze del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ordinanza ESTI; RS 734.24) e del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) e designato ESTI quale organo di controllo e di vigilanza degli impianti elettrici che non sono di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti (art. 21 lett. b LIE; art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza ESTI).
3.2. Chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un'autorizzazione d'installazione di ESTI (art. 6 OIBT). Le imprese ottengono l'autorizzazione generale d'installazione: se occupano una
persona del mestiere, quale
responsabile tecnico, integrata nell'impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (responsabile tecnico; art. 9 cpv. 1 lett. a OIBT); se il livello di formazione del
responsabile tecnico
- persona del mestieree delle persone menzionate nell'autorizzazione d'installazione corrisponde allo stato della tecnica più recente e la loro formazione continua è assicurata (art. 9 cpv. 1 lett. b OIBT); se offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni dell'OIBT (art. 9 cpv. 1 lett. c OIBT). È considerato
persona del mestiere chi ha superato l'esame professionale superiore (maestria) quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche o può dimostrare di avere svolto un'attività pratica qualificata nel settore ( art. 8 cpv. 1 e 2 OIBT ).
3.3. Quando un'impresa occupa un
responsabile tecnico a tempo parziale, l'autorizzazione generale d'installazione è accordata solo se il suo tasso di impiego è di almeno il 40 % (art. 9 cpv. 3 lett. a OIBT), l'onere di lavoro corrisponde al tasso di impiego (art. 9 cpv. 3 lett. b OIBT) e il responsabile non si occupa complessivamente di più di due imprese (art. 9 cpv. 3 lett. c OIBT). Fino al 1° gennaio 2018, il tasso di occupazione del
responsabile tecnico - persona del mestiere richiesto dall'art. 9 cpv. 3 OIBT era minore e corrispondeva al 20 % (RU 2002 128). Le imprese in possesso di un'autorizzazione d'installazione prima di quella data dovevano adeguarsi alle nuove esigenze entro tre anni, ovvero entro la fine di dicembre del 2020 (art. 44a cpv. 2 OIBT).
3.4. Tra i compiti di cui è incaricato ESTI rientra la vigilanza sui titolari delle autorizzazioni generali d'installazione (art. 34 cpv. 1 OIBT). Quando le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte e, nonostante diffida, il titolare dell'autorizzazione o il suo personale infrangono gravemente l'OIBT, ESTI revoca l'autorizzazione, rendendo pubblico questo provvedimento ( art. 19 cpv. 2 e 3 OIBT ).
4.
4.1. Come detto, il Tribunale amministrativo federale ha condiviso l'agire di ESTI, ritenendo che la revoca dell'autorizzazione d'installazione - nella quale C.________ era stato indicato quale
responsabile tecnico - persona del mestiere attivo al 20 % - fosse legale.
Dopo avere respinto le critiche relative al diritto di essere sentiti rispettivamente a un difetto in merito alla firma apposta sulla decisione di revoca e dopo avere esposto anche il quadro giuridico di riferimento (giudizio impugnato, consid. 3-4), l'istanza inferiore ha infatti osservato che (giudizio impugnato, consid. 5-7) :
(a) il legislatore federale ha delegato, in maniera conforme alla Costituzione federale e alla LIE, la sua competenza legislativa al Consiglio federale e l'OIBT costituisce una base legale sufficiente sia per conferire che per revocare l'autorizzazione generale d'installazione;
(b) l'adempimento della condizione prevista dall'art. 9 cpv. 3 lett. a OIBT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (r
esponsabile tecnico impiegato con un tasso di occupazione di almeno il 40 %), non è stato dimostrato, nonostante le richieste di ESTI;
(c) gli elementi forniti ad ESTI vanno precisamente in senso contrario (dichiarazione di C.________, secondo cui raramente il suo impiego per A.________ supererebbe le 8 ore settimanali);
(d) nel corso dell'intera procedura, quest'ultimo non ha mai tentato di adempiere alle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione;
(e) anche il prelievo della tassa, deciso contestualmente alla revoca, si fonda su una base legale sufficiente e va condiviso.
4.2. Per contro, l'insorgente considera che il giudizio impugnato sia il risultato di un diniego di giustizia, con violazione del suo diritto di essere sentito, e che l'istanza inferiore non abbia a torto riconosciuto l'assenza di una base legale valida (ricorso, p.ti. 7-8). In subordine, egli lamenta una violazione del divieto d'arbitrio e sostiene che ESTI si sia comportato in modo contraddittorio (ricorso, p.to 9).
5.
In un capitolo intitolato "della violazione del diritto formale, segnatamente del diritto di essere sentito" e "del diniego di giustizia nel potere accedere al proprio incarto" (ricorso, p.to 7), l'insorgente lamenta il mancato riconoscimento, da parte dell'istanza inferiore, della lesione del diritto di consultare tutti gli atti dell'incarto di ESTI.
5.1. L'art. 29 cpv. 2 Cost. riconosce il diritto di consultare gli atti di una procedura, allestiti o acquisiti per la stessa, a prescindere dal fatto che l'autorità li ritenga o no rilevanti (DTF 144 II 427 consid. 3.1.1).
Sul piano legislativo, l'art. 26 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) precisa che in una causa la parte o il suo rappresentante hanno il dritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o di un'autorità cantonale, designata da questa: (a) le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; (b) tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; (c) le copie delle decisioni notificate (cpv. 1). Le eccezioni al principio sono regolate dall'art. 27 PA, mentre l'art. 28 PA indica che l'atto il cui esame è stato negato può essere adoperato contro una parte solo se l'autorità gliene ha comunicato il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le ha dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
5.2. Una lesione del diritto di essere sentiti non eccessivamente grave può essere sanata anche in procedura di ricorso. Occorre però che, in relazione alla questione toccata dalla violazione, l'autorità adita abbia lo stesso potere di cognizione dell'istanza precedente (DTF 148 I 53 consid. 4.4.2; sentenza 2C_306/2025 del 27 marzo 2026 consid. 3.6).
Il Tribunale amministrativo federale ha pieno potere di esame sia in fatto che in diritto (art. 49 PA in relazione con l'art. 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32]; giudizio impugnato, consid. 2.2). Per questa ragione, esso può di regola sanare anche eventuali violazioni del diritto di essere sentiti di autorità amministrative (DTF 142 II 218 consid. 2.8).
5.3. La critica relativa al diritto di essere sentiti presentata davanti all'istanza inferiore concerneva un asserito "occultamento" di documenti, da parte di ESTI, e la mancata spiegazione delle ragioni di questo "occultamento", sempre da parte di ESTI, in lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e degli art. 26 seg. PA (giudizio impugnato, consid. 3.1-3.2.2).
L'istanza inferiore ha respinto la censura indicando che il ricorrente aveva stilato una lista dei documenti che, a suo avviso, mancavano dall'incarto ma non aveva indicato perché fossero rilevanti per definire la liceità della revoca. Dopo avere osservato che gli atti mancanti erano comunque entrati in possesso dell'insorgente, che li aveva allegati al ricorso, ha proceduto all'esame degli stessi, giungendo alla conclusione che tali atti non fossero decisivi e spiegandone le ragioni (sentenza impugnata, consid. 3.2.3-3.2.4).
5.4. Ora, secondo l'insorgente l'istanza inferiore avrebbe riconosciuto "che l'assenza di visione dell'incarto costituisce una violazione di diritto formale" e che ciò "è a priori avvenuto nel caso del signor A.________".
Richiamandosi al divieto d'arbitrio, egli si lamenta quindi del fatto che l'istanza inferiore abbia ritenuto "a torto, e senza indicarne le ragioni (...) tali atti mancanti (occultati) come secondari e non determinanti", negandogli così anche il diritto di chiedere l'annullamento della decisione di revoca di ESTI per vizio di forma.
5.5. Così argomentando, si basa tuttavia su dei presupposti errati. In effetti, l'istanza inferiore non ha constatato una violazione del diritto di essere sentiti dovuta "all'assenza di visione dell'incarto". Al contrario, la censura è stata respinta, argomentando nel senso indicato più sopra, per poi concludere che "il Tribunale non ritiene che l'autorità inferiore abbia estromesso dall'incarto degli atti pertinenti per la causa e, quindi, violato il diritto di essere sentito del ricorrente" e aggiungere che siccome " l'autorità di prime cure non ha occultato alcun documento, non occorre che l'autorità si chini su un'eventuale violazione dell'art. 27 PA" (giudizio impugnato, consid. 3.2.4).
D'altra parte, nemmeno è dimostrata una lesione dell'art. 9 Cost. perché - fondandosi tra l'altro su una serie di fatti che non risultano dal giudizio impugnato, e che sono quindi irrilevanti (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.4) - l'insorgente si limita a ripetere che, a differenza di quanto deciso dall'istanza inferiore, un occultamento di atti pertinenti per la causa sarebbe avvenuto e nella semplice contrapposizione della propria opinione a quella dell'istanza precedente si esaurisce anche la critica all'apprezzamento dei documenti prodotti.
In effetti, davanti a un esame di questi documenti da parte del Tribunale amministrativo federale, la questione che si pone non è (più) quella di una lesione del diritto di essere sentiti - che esso ha escluso - bensì dell'apprezzamento delle prove: nell'ambito del pieno potere di esame di cui dispone l'istanza inferiore (art. 49 PA in relazione con l'art. 37 LTAF) e che il Tribunale federale rivede soltanto nell'ottica del divieto d'arbitrio, in presenza di un'argomentazione qualificata che qui manca (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
5.6. Le censure esposte nel capitolo "della violazione del diritto formale, segnatamente del diritto di essere sentito" vanno pertanto respinte.
6.
In un capitolo intitolato "dell'assenza di una sufficiente valida base legale" (ricorso, p.to 8), l'insorgente si lamenta di quattro aspetti distinti, che verranno esaminati nei successivi considerandi 6.1-6.4.
6.1. In primo luogo, egli indica che l'autorizzazione rilasciatagli il 22 giugno 2004 era incondizionata e illimitata, quindi non revocabile. La sua revoca comporterebbe una violazione del principio della buona fede e del principio dell'affidamento (art. 9 Cost.).
6.1.1. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, esso tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima quando: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone; (b) essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi; (c) l'erroneità dell'informazione ricevuta non era immediatamente riconoscibile; (d) affidandosi all'esattezza dell'informazione il cittadino ha preso disposizioni che non sono reversibili senza subire un pregiudizio; (e) non è intervenuto nessun mutamento legislativo dopo il rilascio dell'informazione (DTF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; sentenza 2C_842/2021 del 23 dicembre 2022 consid. 6.1).
Quando le condizioni per beneficiare della protezione della buona fede sono realizzate, è nel contempo necessario che al richiamo a tale protezione non si oppongano interessi pubblici preponderanti (DTF 149 V 203 consid. 5.1; sentenza 2C_67/2024 del 25 marzo 2025 consid. 6.1).
6.1.2. Ora, presentando la sua critica l'insorgente non si confronta con le singole condizioni previste dalla giurisprudenza. Di conseguenza, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, non dimostra una lesione del principio dell'affidamento dedotto dall'art. 9 Cost. (sentenza 2C_153/2024 del 17 luglio 2025 consid. 7.2).
In ogni caso, già da una lettura dell'autorizzazione rilasciata da ESTI il 22 giugno 2004 risulta che l'argomentazione dell'irrevocabilità dell'autorizzazione è priva di fondamento. In effetti, il documento citato indica certo che l'autorizzazione "ha validità in tutta la Svizzera senza limite di tempo", come fatto notare nel ricorso. Questo riferimento spaziale e temporale è però accompagnato dall'indicazione secondo cui "se il responsabile tecnico che dispone delle conoscenze professionali per il rilascio dell'autorizzazione lascia l'impresa l'autorizzazione d'installazione si estingue (art. 18 cpv. 2 OIBT) ". Inoltre il capitolo "1. validità dell'autorizzazione" è completato da un capitolo "2. modifica e revoca dell'autorizzazione", nel quale ESTI attira tra l'altro l'attenzione sul fatto che "l'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte o il titolare dell'autorizzazione o il suo personale, malgrado diffida, infrange in modo grave l'OIBT (art. 19 cpv. 2 OIBT) ".
6.2. In secondo luogo, tornando su una critica formulata davanti all'istanza inferiore, l'insorgente si lamenta del fatto che il passaggio da un tasso d'impiego del 20 % del r
esponsabile tecnico - persona del mestiere a un tasso d'impiego del 40 %, alla base della revoca dell'autorizzazione, sia contenuto solo in un'ordinanza e non nella legge.
6.2.1. Ora, nel precedente considerando 4.1 già si è detto che l'istanza inferiore ha preso posizione anche sull'aspetto della delega legislativa, giungendo alla conclusione che il legislatore federale ha delegato, in maniera conforme alla Costituzione federale e alla LIE, la sua competenza legislativa al Consiglio federale e che l'OIBT costituisce una base legale sufficiente sia per conferire che per revocare l'autorizzazione generale d'installazione (giudizio impugnato, consid. 5).
6.2.2. Siccome il Tribunale amministrativo federale ha già risposto in modo preciso alla critica in questione - ritenendo in particolare che le condizioni per ammettere una delega legislativa al Consiglio federale sono adempiute e che essa si estende alla regolamentazione di un regime autorizzativo (giudizio impugnato, consid. 5.2.1 e 5.2.2, con riferimento alla portata dell'art. 3 LIE) - sarebbe quindi spettato al ricorrente, che è rappresentato da un legale, confrontarsi con l'argomentazione dell'istanza inferiore, indicando perché lederebbe il diritto federale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.2). Un simile confronto non è qui però dato, di modo che la questione sollevata non dev'essere approfondita oltre. In effetti, salvo quando constata degli errori evidenti nell'applicazione del diritto federale, ciò che non è il caso in relazione all'argomentazione appena indicata, il Tribunale federale si confronta solo con gli argomenti proposti (sentenze 2C_224/2024 del 4 marzo 2025 consid. 6.2; 2C_386/2023 del 19 luglio 2024 consid. 1.3; 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 3.2).
6.3. In terzo luogo, il ricorrente sostiene che l'aumento dal 20 % al 40 % non avrebbe "alcun senso logico", che l'art. 9 OIBT avrebbe "casomai dovuto prevedere una percentuale di esperto a dipendenza del numero di dipendenti" e che, non essendo adatto a raggiungere gli scopi dichiarati, la libertà economica (art. 27 Cost.) e il divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) ne risulterebbero violati.
Ora, anche questa critica è solo abbozzata, di modo che contrasta con l'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.2). Nella misura in cui indica che il Tribunale amministrativo federale "non si è voluto accorgere che un'assunzione al 40% all'interno di grosse ditte non permette in realtà alcuna sicurezza, perché un unico tecnico a tempo parziale non potrà mai verificare quanto viene effettuato da tutti i dipendenti", essa si fonda inoltre su un presupposto errato. In effetti, la richiesta di un responsabile tecnico al 40 % non vale per tutte le imprese, a prescindere dalla loro grandezza, perché l'ordinanza contiene norme organizzative ulteriori, in base alle quali le imprese devono impiegare almeno un responsabile tecnico a tempo pieno ogni 20 persone (art. 10 pv. 1 OIBT).
6.4. In quarto luogo, il ricorrente considera che l'OIBT non regoli affatto la fattispecie in esame, perché non tratta il caso della revoca di un'autorizzazione "illimitata", come quella che gli era stata concessa.
Nuovamente, la critica non può essere però condivisa perché, come indicato nel precedete considerando 6.1, ESTI non ha rilasciato un'autorizzazione "illimitata" e "incondizionata", e l'insorgente non può nemmeno richiamarsi al fatto di continuare a rispettare le regole vigenti nel 2004, perché l'art. 9 cpv. 3 lett. a OIBT è cambiato, richiede un tasso di occupazione della
persona del mestiere del 40 % (invece che del 20 %), e i tre anni concessi alle imprese per adeguarsi alle nuove condizioni sono trascorsi (art. 44a cpv. 2 OIBT; precedente consid. 3).
6.5. Anche le critiche presentate nel capitolo intitolato "dell'assenza di una sufficiente valida base legale" devono essere pertanto respinte.
7.
In un ultimo capitolo del gravame, intitolato "della garanzia di una decisione (Rechtsbeständigkeit) e del mantenimento della sua validità a fronte del principio della certezza del diritto" (ricorso, p.to 9), l'insorgente rileva in subordine che ESTI ha accettato la sua attività come lecita e regolare "almeno fino alla primavera 2023" per poi sostenere che, mettendola in discussione solo successivamente, attraverso la pronuncia della revoca dell'autorizzazione generale d'installazione, si sarebbe di nuovo comportata in maniera "contraddittoria e arbitraria".
7.1. Ora, anche l'argomentazione secondo cui "fu la stessa ESTI a considerare fino al 2023 non revocabile l'autorizzazione (illimitata) concessa" e secondo cui "ESTI ha quindi riconosciuto come lecita e regolare l'attività del signor A.________ a partire dal 1° gennaio 2021, nel 2022 e parte nel 2023" viene formulata facendo riferimento a circostanze che non risultano dal giudizio impugnato e che non sono pertanto rilevanti (precedente consid. 2.3.3).
Nel contempo, l'argomentazione secondo cui ESTI aveva in sostanza accettato la posizione del ricorrente contrasta con gli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, qui vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF), dai quali risulta che, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, ESTI si è rivolta all'insorgente più volte, chiedendogli anche più volte informazioni in merito al tasso di occupazione di C.________ quale
responsabile tecnico - persona del mestiere (precedente consid. A, in cui sono indicati gli scambi intercorsi prima della revoca).
7.2. Con riferimento all'argomentazione giuridica, va invece ribadito che una lesione del principio della buona fede e dell'affidamento implica la dimostrazione dell'esistenza di più condizioni (precedente consid. 6.1.1), sulle quali l'insorgente non si esprime, nonostante ne avesse l'obbligo (art. 106 cpv. 2 LTF), e che non paiono comunque adempiute.
In effetti, dopo il rilascio dell'autorizzazione, avvenuto nel 2004, il quadro legislativo è cambiato (precedente consid. 3.3) e dai fatti accertati dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) non risulta nemmeno che ESTI abbia assicurato al ricorrente di potere mantenere la propria autorizzazione sotto il nuovo regime. Come detto, lo ha invece interpellato, per verificare se il tasso di impiego del
responsabile tecnico - persona del mestiere fosse stato adattato oppure no.
7.3. Anche l'ultima critica dell'insorgente non può essere quindi condivisa, con conseguente rigetto del ricorso nel suo complesso, giacché il mancato raggiungimento di un tasso d'impiego del 40 % da parte della
persona del mestiere non è di per sé in discussione (art. 9 cpv. 3 lett. a OIBT in relazione con l'art. 19 cpv. 2 lett. a OIBT).
Come segnalato nel dispositivo della decisione di revoca e nonostante l'intenzione indicata dall'insorgente di volere presto andare in pensione, va comunque attirata l'attenzione dello stesso sul fatto che - rispettate tutte le condizioni richieste - il rilascio di una nuova autorizzazione resta possibile.
8.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 21 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli