Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2008 11.2006.101

3 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·716 parole·~4 min·2

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2006.101

Lugano 3 marzo 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.125 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 29 agosto 2005 da

AP 1 (già patrocinato dall' PA 1)  

contro  

AO 1 (già patrocinata dall' PA 2);  

e nella causa DI.2005.134 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza dell'8 settembre 2005 da AO 1 nei confronti di AP 1;

esaminati gli atti

                                         ricordato che con sentenza del 15 settembre 2006 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha obbligato AP 1 (1964) a versare, nel qua­dro di misure a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 3125.– mensili per la moglie AO 1 (1964) dal 1° febbraio al 31 luglio 2005 e di fr. 4380.– mensili dopo di allora, un contributo alimentare per il figlio A__________ (1993) di fr. 1245.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2005 e di fr. 1555.– mensili in seguito, oltre a un contributo alimentare per il figlio D__________ (1998) di fr. 1165.– mensili dal 1° febbraio 2005 (inc. DI.2005.125 e DI.2005.134);

                                         preso atto che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 27 settembre 2006 per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2000.– mensili dal 1° febbraio 2005 e la riforma in tal senso del giudizio impugnato;

                                         accertato che nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         constatato che a un'udienza del 7 novembre 2007, indetta nel quadro di un'azione di divorzio su richiesta comune con accordo completo, i coniugi hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord “lo stralcio delle procedure DI.2005.8, DI.2005.125 e DI.2005.134” (inc. OA.2007.101), verbale che il Pretore ha trasmesso a questa Camera il 23 gennaio 2008;

                                         stabilito che tale volontà può essere interpretata solo come desistenza, le parti – e segnatamente l'appellante – rinunciando ormai a sottoporre il contenzio­so sulla protezione dell'unione coniugale al giudizio della Camera;

                                         ritenuto che l'appello va quindi tolto dai ruoli per desistenza, la quale comporta per principio soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a moderare – appunto – l'inden­nità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);

                                         precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         rilevato che AO 1, esplicitamente interpellata dal giudice delegato, ha comunicato il 17 febbraio 2007 di rinunciare all'attribuzione di ripetibili;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–,;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2006.101 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2008 11.2006.101 — Swissrulings