Incarto n. 11.2006.101
Lugano 3 marzo 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.125 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 29 agosto 2005 da
AP 1 (già patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1 (già patrocinata dall' PA 2);
e nella causa DI.2005.134 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza dell'8 settembre 2005 da AO 1 nei confronti di AP 1;
esaminati gli atti
ricordato che con sentenza del 15 settembre 2006 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha obbligato AP 1 (1964) a versare, nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 3125.– mensili per la moglie AO 1 (1964) dal 1° febbraio al 31 luglio 2005 e di fr. 4380.– mensili dopo di allora, un contributo alimentare per il figlio A__________ (1993) di fr. 1245.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2005 e di fr. 1555.– mensili in seguito, oltre a un contributo alimentare per il figlio D__________ (1998) di fr. 1165.– mensili dal 1° febbraio 2005 (inc. DI.2005.125 e DI.2005.134);
preso atto che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 27 settembre 2006 per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2000.– mensili dal 1° febbraio 2005 e la riforma in tal senso del giudizio impugnato;
accertato che nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
constatato che a un'udienza del 7 novembre 2007, indetta nel quadro di un'azione di divorzio su richiesta comune con accordo completo, i coniugi hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord “lo stralcio delle procedure DI.2005.8, DI.2005.125 e DI.2005.134” (inc. OA.2007.101), verbale che il Pretore ha trasmesso a questa Camera il 23 gennaio 2008;
stabilito che tale volontà può essere interpretata solo come desistenza, le parti – e segnatamente l'appellante – rinunciando ormai a sottoporre il contenzioso sulla protezione dell'unione coniugale al giudizio della Camera;
ritenuto che l'appello va quindi tolto dai ruoli per desistenza, la quale comporta per principio soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
rilevato che AO 1, esplicitamente interpellata dal giudice delegato, ha comunicato il 17 febbraio 2007 di rinunciare all'attribuzione di ripetibili;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–,;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.